Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 15 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Art. 15bbis Impiego all’estero

In Svizzera la messa a disposizione di risorse personali incombe ai Cantoni (scorte) e alla SEM (esperti in materia di rimpatrio) come anche a terzi indipendenti incaricati di sorvegliare i rimpatri in veste di periti.

L’impiego di risorse personali per i diversi pool sul territorio di uno Stato Schengen si fonda su una convenzione tra lo Stato interessato e l’Agenzia. Ogni anno l’Agenzia deve inoltre convenire con tutti gli Stati Schengen coinvolti negli interventi di rimpatrio il numero e il profilo degli esperti da loro messi a disposizione (vedi art. 71a nLStr).

Cpv. 1

La SEM prepara i diversi pool in vista dell’intervento all’estero. D’intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio - a livello nazionale questo incarico è tuttora appannaggio della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) - garantisce la messa a disposizione del personale necessario per i diversi pool.

Cpv. 2

Una clausola di salvaguardia prevede che gli Stati Schengen non sono tenuti a mettere a disposizione le risorse di personale richieste ove si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali (art. 29 par. 3, 30 par. 3 e 31 par. 3 del regolamento [UE] 2016/1624). In una siffatta situazione la SEM può esimersi dal distaccare all’estero propri specialisti in materia di rimpatrio, agenti di scorta di polizia dei Cantoni e osservatori del rimpatrio.

Art. 15bter Impiego in Svizzera

Cpv. 1

Gli Stati Schengen temporaneamente esposti a particolari sfide connesse alla migrazione possono presentare all’Agenzia una domanda in vista dello svolgimento di operazioni di rimpatrio congiunte a partire dal loro territorio. In questi casi l’Agenzia coinvolge delle squadre europee di intervento per i rimpatri. Queste operazioni sono condotte d’intesa con gli Stati interessati che ne fanno richiesta oppure che approvano una pertinente proposta dell’Agenzia. Un intervento sul territorio di uno Stato Schengen presuppone sempre una previa intesa tra lo Stato interessato e l’Agenzia. In caso di intervento in Svizzera, la SEM sarebbe competente per la presentazione di una pertinente richiesta all’Agenzia e l’elaborazione del piano operativo. La decisione di richiedere il dispiegamento di squadre per impieghi in Svizzera competerebbe pertanto alla SEM. In questi casi la SEM informerebbe sia il DFGP sia l’AFD.

Cpv. 2

Durante l’intervento il personale estero è subordinato alla SEM e, in linea di principio, svolge la missione in squadra con personale svizzero (cfr. inoltre art. 15equaternOEAE).