Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 15 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Cpv. 3

Le spese sono indennizzate mediante importi forfettari. La Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario di 300 franchi al giorno per agente di scorta coinvolto in un intervento internazionale di rimpatrio.

Art. 15e Distaccamento di osservatori del rimpatrio forzato

La Svizzera deve partecipare anche al pool o riserva di osservatori del rimpatrio. Per questo compito deve mettere a disposizione osservatori indipendenti che accompagnino gli interventi internazionali di rimpatrio.

Il compito degli osservatori del rimpatrio forzato è quello di sorvegliare le operazioni di rimpatrio ai sensi della Direttiva dell’UE sul rimpatrio9 (art. 8 par. 6). In Svizzera dal luglio 2012 la CNPT assicura il cosiddetto «monitoraggio del rimpatrio». Questo conformemente alle prescrizioni della Direttiva sul rimpatrio, la quale prevede un sistema di monitoraggio dei rimpatri indipendente ed efficace.

Cpv. 1

La SEM può incaricare gli osservatori del rimpatrio forzato di fungere da osservatori e relatori contestualmente all’organizzazione e all’esecuzione di un intervento internazionale di rimpatrio. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d’asilo o nell’esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.

Cpv. 2

L’esatta entità del monitoraggio (fasi dell’intervento di rimpatrio) e i compiti esatti degli osservatori sono definiti dall’Agenzia in funzione dell’intervento di rimpatrio. A seconda dei casi, gli osservatori presenziano a tutte le fasi oppure unicamente ad alcune.

Cpv. 3

Le altre modalità di distaccamento degli osservatori sono disciplinate in convenzioni tra la SEM e i terzi incaricati. A questo proposito rimandiamo anche agli articoli 15g (Conferimento di compiti a terzi), 15h (Compiti dei terzi incaricati) e 15i (Rimborso dei costi) OEAE.

Gli osservatori non sono autorizzati a intervenire direttamente. Per eventuali reclami od osservazioni devono rivolgersi al caposquadra competente. Inoltre per ogni rimpatrio osservato stendono un rapporto all’attenzione della SEM e stendono altresì un rapporto d’attività annuale all’attenzione del DFGP e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). L’informazione al pubblico è assicurata in maniera esclusiva e centralizzata dal DFGP, ovvero dalla SEM.

9 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98