Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 15 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
contestualmente all’impiego di osservatori del rimpatrio occorre la presenza di un rappresen-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet tante dell’organizzazione svizzera che assicura questo compito per la Svizzera. Se all’inter-législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
vento partecipano agenti di scorta esteri, occorre la presenza del rappresentante della polizia cantonale competente. In caso di partecipazione di specialisti in materia di rimpatrio occorre la presenza di un rappresentante della SEM.
Cpv. 4
In casi motivati e pertanto segnatamente ove non appare ragionevole proseguire l’impiego contestualmente a squadre congiunte, la SEM può revocare il potere d’ordine conferito al funzionario straniero.
Cpv. 5 e 6
Nell’ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro e in materia disciplinare, i funzionari stranieri sottostanno alle disposizioni nazionali del loro Stato di origine. La SEM non ha autorità disciplinare nei confronti dei funzionari stranieri.
La responsabilità civile è retta dall’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624. In caso di danni provocati da personale estero è applicabile la LResp.
Conformemente all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/1624, la responsabilità primaria per il procedimento penale incombe allo Stato in cui si svolge l’intervento. Il personale della SEM e dei Cantoni nonché gli osservatori del rimpatrio soggiacciono al codice penale (CP)11. Pertanto, con riferimento ai reati subiti o commessi durante un impiego in Svizzera svolto sotto la direzione della SEM, il personale straniero soggiace per analogia al CP si applica per analogia anche al personale straniero.
Sezione 1b: Monitoraggio dei rimpatri nazionali per via aerea
L’articolo 71a LStr vigente disciplina il monitoraggio dei rinvii coatti e delega al Consiglio federale la disciplina della procedura e delle competenze in materia di monitoraggio di rinvii coatti (art. 15f-15i OEAE vigenti). Questa disposizione si applicava unicamente ai rinvii coatti dalla Svizzera. Non era invece applicabile alle operazioni di rimpatrio dall’estero riguardanti persone che non avevano soggiornato in Svizzera. Siccome la LStr deve ora disciplinare anche gli impieghi internazionali della Svizzera nel settore dei rimpatri, nella legge è stato integrato un nuovo articolo 71abis. Il monitoraggio previsto dall’articolo 71a è ormai disciplinato dall’articolo 71abisLStr. Pertanto occorre adeguare i rimandi nella rubrica degli articoli 15f-15i OEAE. Il contenuto delle disposizioni rimane invariato.
È altresì modificato il titolo che precede queste disposizioni. L’espressione «rinvii coatti» è sostituita con «rimpatri nazionali».
Art. 15f Estensione del monitoraggio
È inserito un rimando all’articolo 71abiscapoverso 1 LStr.
Art. 15g Conferimento di compiti a terzi
È inserito un rimando all’articolo 71abiscapoverso 2 LStr.
11 RS 311.0