Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet
2. Commenti alle singole disposizionilégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
2.1 Adeguamento dell’OEAE
Sezione 1abis: Interventi internazionali di rimpatrio
Il regolamento (UE) 2016/1624 rappresenta uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo d’associazione a Schengen (AAS)7.
L’obiettivo dell’Agenzia è di sviluppare un sistema di rimpatrio globale con il coinvolgimento degli Stati Schengen, dei Paesi terzi e di altre parti coinvolte (p. es. ACNUR, OIM) nonché di sfruttare le sinergie. I suoi compiti in materia di rimpatrio comprendono:
- il coordinamento, il sostegno e il cofinanziamento di attività riferite al rimpatrio in vista di
una gestione integrata dei rimpatri contestualmente alle partenze autonome e agli interventi di rimpatrio (art. 27 del regolamento [UE] 2016/1624);
- il coordinamento e il cofinanziamento delle operazioni di rimpatrio (art. 28);
- l’istituzione di riserve di osservatori del rimpatrio distaccati dagli Stati Schengen (art. 29),
di scorte per il rimpatrio (art. 30) e di esperti in materia di rimpatrio (art. 31);
- l’istituzione di squadre europee di intervento per rimpatri (art. 32), a partire dalle riserve di
cui agli articoli 29-31. L’Agenzia istituisce, a partire dalle riserve di cui agli articoli 29, 30 e 31, squadre europee ad hoc di intervento per i rimpatri che saranno utilizzate durante gli interventi di rimpatrio. Le squadre europee di intervento per rimpatri sono composte da esperti in materia di identificazione delle persone e di acquisizione di documenti di viaggio nonché da scorte. Un intervento sul territorio di uno Stato Schengen presuppone una previa intesa dello Stato interessato e dell’Agenzia.
Una nuova sezione (1abisInterventi internazionali di rimpatrio) e nuove disposizioni integrate nell’OEAE (n-art. 15b segg.) garantiscono l’attuazione del regolamento (UE) 2016/1624. Sono disciplinate nello specifico le modalità degli interventi dei diversi pool o riserve contestualmente alle operazioni di rimpatrio congiunte. Al tempo stesso sono disciplinati lo status e le modalità d’intervento del personale estero impiegato all’occorrenza in Svizzera su richiesta della stessa Svizzera.
Art. 15b Competenze
Cpv. 1
Con la trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 la Svizzera s’impegna a mettere a disposizione osservatori del rimpatrio, scorte per il rimpatrio e specialisti in materia di rimpatrio contestualmente a pool (o riserve) europei chiamati a svolgere interventi di rimpatrio su richiesta dell’Agenzia.
La SEM è competente per la cooperazione con l’Agenzia nel quadro degli interventi di rimpatrio. In questo contesto collabora da vicino con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Informa e consulta l’AFD in previsione di interventi di rimpatrio svolti all’estero e all’interno del Paese. La SEM è il servizio nazionale di coordinamento all’interno della Svizzera e nei riguardi dei Cantoni per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera a interventi internazionali di