Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 15 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Art. 15c Distaccamento di specialisti in materia di rimpatrio della SEM
Cpv. 1
La SEM dispone di un pool di collaboratori specializzati che possono essere impiegati in particolare contestualmente a interventi europei di rimpatrio. Gli specialisti in materia di rimpatrio offrono il loro sostegno in vista dell’identificazione dei cittadini di Paese terzo tenuti a tornare in patria e dell’acquisizione dei documenti di viaggio necessari per il rimpatrio. Collaborano a tal fine con i consolati competenti.
Cpv. 2
Le modalità, ad esempio, per l’intervento, la formazione, l’uscita dal pool, il tempo di lavoro, le vacanze e i congedi come anche altre prestazioni della SEM in qualità di datore di lavoro (spese di viaggio, indennità d’intervento, spese per pasti e pernottamenti, rimborsi, assicurazioni, assicurazione contro gli infortuni professionali, ecc.) sono stabiliti in un accordo aggiuntivo al contratto di lavoro esistente.
Art. 15d Distaccamento di agenti di scorta di polizia dei Cantoni
Le operazioni di rimpatrio sono accompagnate da scorte di polizia organizzate dagli Stati Schengen (art. 30 par. 1 regolamento [UE] 2016/1624). In Svizzera questo compito è assicurato da personale di scorta formato ad hoc delle autorità cantonali di polizia.
Cpv. 1
Le particolarità della messa a disposizione di agenti di scorta per gli interventi internazionali di rimpatrio da parte dei Cantoni sono stabilite in convenzioni tra i Cantoni in questione e il DFGP.
La Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) è coinvolta nel coordinamento e nella messa a disposizione di agenti di scorta per interventi internazionali di rimpatrio. Per quanto riguarda le modalità della ripartizione delle forze operative tra i Cantoni, il DFGP vaglierà con la CCPCS quale modello meglio corrisponde ai requisiti per gli impieghi internazionali.
Cpv. 2
Le modalità, ad esempio, per l’impiego, la formazione e l’uscita dal pool, il tempo di lavoro, le vacanze e i congedi nonché altre prestazioni del Cantone in qualità di datore di lavoro (spese di viaggio, indennità d’intervento, spese per pasti e pernottamenti, rimborsi, assicurazioni, assicurazione contro gli infortuni professionali, ecc.) sono stabiliti in un accordo individuale aggiuntivo al contratto di lavoro esistente tra l’interessato e il Cantone competente.