Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 15 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

d’amministrazione dell’Agenzia. Il testo è pertanto formulato in maniera più larga così da in-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet cludere tutti i casi possibili.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Come sinora si tratterà però sempre di trattati di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 3 LOGA, ossia, nello specifico, di convenzioni che si rivolgono alle autorità e disciplinano le questioni amministrative e tecniche. Ciò è il caso, per esempio, delle convenzioni di sovvenzione («Grant Agreements») che disciplinano le modalità di rimborso di determinate spese di partecipazione della Svizzera alle operazioni dell’Agenzia. Si può parimenti citare l’esempio di un «Memorandum of Understanding» relativo alle modalità di cooperazione con i funzionari di collegamento dell’Agenzia. L’AFD resta il punto nazionale di contatto nei riguardi dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 23 del regolamento. Il pertinente rimando è aggiornato (cpv. 3). Conformemente al nuovo capoverso 4, l’AFD è autorizzata a scambiare dati personali con l’Agenzia e con gli altri Stati Schengen in virtù delle nuove disposizioni del regolamento.

Anche gli ambiti di competenza dell’AFD sono stati completati, al fine di tener conto delle novità introdotte dal regolamento, ovvero i funzionari di collegamento (cpv. 5 lett. a), la valutazione della vulnerabilità (cpv. 5 lett. b), il parco attrezzature tecniche (cpv. 5 lett. c), il forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali (cpv. 5 lett. d) e il meccanismo di denuncia (cpv. 5 lett. e).

Art. 3a Impiego in Svizzera

Questo articolo corrisponde al capoverso 2 dell’articolo 3 vigente. La nozione di squadre della guardia di frontiera e costiere europea include anche la nuova riserva di reazione rapida (cpv. 2 lett. a). I piani operativi sono menzionati al plurale al fine di includere tutti i casi possibili, ovvero i piani operativi convenzionali e i piani operativi in caso di azioni urgenti (lett. b).

Art. 3b Impiego all’estero

Questo articolo corrisponde al capoverso 3 dell’articolo 3 vigente. Come avveniva finora per le squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT), l’AFD è competente per gestire la messa a disposizione, o meno, di agenti per la riserva di reazione rapida.

Art. 3c Collaborazione nel quadro di EUROSUR

Questo articolo riprende le disposizioni dell’articolo 3 vigente relative a EUROSUR (art. 3 cpv. 1, fine del primo periodo e art. 3 cpv. 1 lett. d).

Art. 4 cpv. 2 e 3

L’AFD non è mai ricorsa ad accordi aggiuntivi relativi ai presupposti per la formazione, il perfezionamento e l’uscita dal pool di collaboratori specializzati, formati appositamente per impieghi all’estero. Per questo motivo la menzione di tali accordi è stata soppressa (cpv. 2). Al capoverso 3 è stato precisato che non si tratta unicamente di impieghi nel quadro dell’Agenzia, bensì anche degli impieghi di consulenti in materia di documenti.

Art. 9 cpv. 2bis Tempo di lavoro, tempo d’impiego e giorni di libero

Nel titolo è stata aggiunta la nozione di tempo d’impiego, poiché è ripresa anche nell’articolo. Per motivi di chiarezza, il contenuto dell’articolo 11 capoverso 1, relativo al tempo necessario