Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 15 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

2.2IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Modifica dell’OCOFE

législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Art. 1

Cpv. 1

L’oggetto dell’ordinanza è adeguato, poiché essa non disciplina più solo la cooperazione con gli altri Stati Schengen, ma anche le modalità della cooperazione con l’Agenzia. Per evitare di dover adattare l’ordinanza in caso di cambiamento di nome dell’Agenzia, viene ripresa la formulazione più dinamica di cui all’articolo 92 capoverso 3 LD, ovvero l’«Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen». I riferimenti ai regolamenti europei sono stati aggiornati a seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2016/1624 che abroga il regolamento FRONTEX12 e quello RABIT13. Si precisa inoltre che l’AFD è l’unità amministrativa competente per la collaborazione. Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) è un’unità organizzativa dell’AFD. L’organizzazione dell’Amministrazione federale delle dogane non è oggetto della presente ordinanza. Pertanto l’intera ordinanza, salvo gli articoli 5 capoverso 2 e 27 capoverso 2, si riferisce ora all’AFD e non più al Cgcf.

Cpv. 2

La SEM è competente per la collaborazione con l’Agenzia nel settore del ritorno (art. 15b- 15equaterOEAE).

Art. 2 lett. a

L’articolo 2 lettera a definisce la nozione di «personale svizzero» e precisa che si tratta di personale dell’AFD.

Art. 3 Competenze

Le modifiche dell’articolo 3 costituiscono gli adeguamenti principali dell’OCOFE. Dal punto di vista formale, il contenuto della disposizione vigente è suddiviso in quattro articoli (art. 3, 3a, 3b e 3c) funzionalmente ai temi trattati. Ciò per ragioni di chiarezza e per agevolare la lettura. È inoltre precisato che l’AFD è l’unità amministrativa competente per la collaborazione con l’Agenzia e, a tale titolo, è autorizzata a scambiare dati personali con essa. Dal punto di vista del contenuto, l’articolo indica che l’AFD attua non solo le decisioni del consiglio d’amministrazione dell’Agenzia, ma anche quelle del direttore esecutivo, viste le nuove competenze attribuitegli dall’articolo 68 del regolamento UE 2016/1624. Si tratta segnatamente dell’adozione delle raccomandazioni o delle misure in materia di valutazione della vulnerabilità, di interventi rapidi alle frontiere, di interventi di rimpatrio o di attrezzatura tecnica.

Per quanto riguarda la conclusione di convenzioni, d’ora in poi la competenza spetta all’AFD (non più al Cgcf come nella formulazione attuale). Infatti, conformemente all’articolo 48a capoverso 1 LOGA, tale competenza spetta a un ufficio federale. È possibile che le convenzioni stipulate con la nuova Agenzia non si fondino più necessariamente sulle decisioni del consiglio

12 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 656/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93.

13 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, versione della GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.