Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine
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dettagli relativi all’organizzazione e alle procedure di lavoro sono definiti nel regolamento di organizzazione del Consiglio della SUFFP.
Art. 11 Organo di revisione
La SUFFP è un ente che fornisce prestazioni a carattere monopolistico e pertanto il Consiglio federale ha la competenza di nominare e revocare l’organo di revisione esterno. Quest’ultimo ha il compito di verificare l’adeguatezza e il funzionamento della contabilità analitica e del controlling. La funzione e i compiti dell’organo di revisione esterno non vanno confusi con le competenze del Controllo federale delle finanze, che è l’organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione (vigilanza finanziaria incluse le verifiche della redditività secondo le legge del 28 giugno 196734 sul controllo delle finanze). Nell’articolo 11 sono riprese le disposizioni odierne sull’organo di revisione (art. 13 ordinanza IUFFP). Il capoverso 2 contiene un rinvio dinamico alle disposizioni del diritto della società anonima, il che garantisce un’uniformazione automatica con l’evoluzione delle norme di diritto privato, su cui si fonda il rapporto giuridico tra la SUFFP e l’organo di revisione. Non essendo la SUFFP una società anonima di diritto privato, le disposizioni sulla revisione ordinaria (art. 728b segg. CO) si applicano per analogia. L’organo di revisione è soggetto all’obbligo del segreto (cfr. art. 730b cpv. 2 CO). Secondo il capoverso 3, diversamente da quanto prevede il diritto della società anonima, presso la SUFFP l’organo di revisione deve verificare non soltanto il conto annuale ma anche una parte della relazione annuale, basandosi in quest’ultimo caso sui seguenti punti e presentando anche rapporto in merito: eventuali contraddizioni rispetto ai conti annuali, attuazione di una gestione dei rischi adeguata ed eventuali contraddizioni nell’ambito dei rapporti sul personale. L’organo di revisione deve segnalare al Consiglio della SUFFP e al Consiglio federale eventuali contraddizioni tra la relazione annuale e il conto annuale. Verifica inoltre se il Consiglio della SUFFP tiene conto dei rischi fondamentali e procede a una valutazione, non effettua però un controllo dei rischi dal punto di vista dei contenuti. Lo stesso vale per il resoconto nella relazione annuale sul numero di posti a tempo pieno; anche in questo caso non viene effettuata nessuna verifica contenutistica. La revisione di questo elemento della relazione annuale ha il solo scopo di individuare e di evitare eventuali scostamenti tra queste indicazioni della relazione annuale e i rapporti sul personale pubblicati dal Consiglio federale nonché i rapporti sul raggiungimento degli obiettivi strategici nell’ambito del personale. L’organo di revisione presenta al Consiglio federale e al Consiglio della SUFFP un rapporto esaustivo (cpv. 4). Conformemente al capoverso 5 il Consiglio federale ha la facoltà di richiedere una verifica speciale analogamente all’articolo 697a capoverso 1 CO, ma in questo caso non è necessario rispettare le condizioni per una verifica speciale o le corrispondenti prescrizioni procedurali previste dal diritto societario. Il Consiglio federale determina il contenuto e l’entità della verifica. La SUFFP è tenuta a prestare tutta la sua collaborazione e a coprire i costi di questo provvedimento di sorveglianza.
Art. 12 Membri della Scuola e partecipazione
I membri della SUFFP, elencati in modo esaustivo nel capoverso 1, sono gli utenti o gli impiegati della Scuola, ma non i membri del Consiglio della SUFFP. Con il termine «studenti» (lett. d) si intendono le persone che seguono un ciclo di formazione presso la SUFFP. Gli uditori sono elencati separatamente perché non hanno lo statuto di studenti e non sostengono esami. Può comunque essere loro chiesto di versare degli emolumenti oppure possono essere pronunciati dei provvedimenti disciplinari nei loro confronti. Nel capoverso 2 vengono inseriti i principi relativi alla partecipazione. Spetta inoltre alla SUFFP stabilire i diritti di partecipazione dei vari membri della Scuola – così come sono disciplinati oggi negli articoli 15–15c dell’ordinanza IUFFP – nelle corrispondenti ordinanze di esecuzione della SUFFP o del Consiglio della SUFFP (cpv. 3).
Sezione 5: Diritti del personale e diritti sui beni immateriali
Art. 13 Condizioni di assunzione secondo la LPers
In base al rapporto supplementare del Consiglio federale al rapporto sul governo d’impresa per le unità rese autonome che forniscono prestazioni a carattere monopolistico va previsto uno statuo del personale di diritto pubblico nel quadro della LPers35. La SUFFP rientra in questa categoria e di conseguenza la disposizione esistente (art. 16 ordinanza IUFFP) segue le indicazioni del rapporto sul governo d’impresa. Le normative di riferimento sono la LPers e l’ordinanza quadro del 20 dicembre 200036 relativa alla legge sul personale federale. Discostandosi dallo status quo, situazione nella quale lo IUFFP era interamente soggetto alla LPers, in futuro in casi eccezionali motivati saranno possibili deroghe alla LPers se previste nella legge SUFFP (cfr. cpv. 3 e art. 14). I rapporti specifici esistenti all’interno della SUFFP richiedono disposizioni speciali per i rapporti di lavoro di durata determinata con particolari disposizioni contrattuali, segnatamente per quanto riguarda la proroga di questi rapporti di lavoro. I progetti scientifici che si estendono su un periodo prolungato o i progetti consecutivi, ad esempio, richiedono contratti di durata determinata, poiché al termine di un progetto non sono più disponibili mezzi finanziari per rimunerare il personale o non vi è più lavoro da svolgere. La presente disposizione consente di rinnovare più volte i contratti di lavoro di durata determinata esistenti. La SUFFP può per esempio rispettare
34RS 614.0
35FF 2009 2225, p. 2256, principio 29.