Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine

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Art. 33 Progetti di ricerca

La presente disposizione rappresenta la nuova base per l’elaborazione di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità nel quadro di progetti di ricerca.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 34 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emanerà le disposizioni d’esecuzione necessarie (p. es. scelta della sede della SUFFP) e sottoporrà a revisione l’ordinanza IUFFP, che conterrà le disposizioni d’esecuzione relative alle disposizioni organizzative. Le ordinanze interne vengono emanate dal Consiglio della SUFFP (ordinanza sugli studi ecc.).

Art. 35 Modifica di un altro atto normativo

Le basi legali dello IUFFP sono contenute nella LFPr. Gli articoli 48 e 48a LFPr vengono pertanto modificati. Il finanziamento della SUFFP rientrerà anche in futuro nella partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale, il cui valore indicativo è pari a un quarto (art. 59 cpv. 2 LFPr). All’articolo 59 capoverso 1 LFPr viene pertanto aggiunta una nuova lettera abische menziona il limite di spesa della SUFFP, ragione per cui diventa applicabile anche il capoverso 2 dell’articolo citato.

Art. 36 Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda la previdenza professionale si sta attualmente valutando, sulla base dell’articolo 32d capoverso 2bis LPers (in vigore dal 1° gennaio 2018), se passare dalla Cassa di previdenza dello IUFFP alla Cassa di previdenza della Confederazione (cfr. anche commento agli art. 9 e 15). Vengono esaminate in particolare la garanzia a lungo termine della redditività e le dimensioni delle casse di previdenza. Qualora avvenisse un simile passaggio, sarebbero necessarie delle disposizioni transitorie che verrebbero inserite in vista della stesura del messaggio.

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

In base del capoverso 2 il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della nuova legge, che sarà contestuale a quella delle disposizioni d’esecuzione modificate (ordinanza IUFFP e ordinanze del Consiglio dello IUFFP).

3. Relazione con gli obiettivi del Consiglio federale

L’avamprogetto figura tra gli obiettivi del Consiglio federale del 2018 (obiettivo 6, volume I53).

4. Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

L’avamprogetto si basa sugli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1 secondo periodo Cost. (v. n. 2, ingresso).

4.2 Forma dell’atto

L’avamprogetto prevede disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della legge deriva dell’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

4.3 Delega di competenze legislative

Secondo l’articolo 32 il Consiglio federale deve emanare le disposizioni d’esecuzione del presente atto. Al Consiglio della SUFFP vengono poi delegate varie competenze legislative (emanazione di disposizioni d’esecuzione necessarie dal punto di vista della politica universitaria, art. 6 cpv. 4, art. 9 lett. c e d, art. 12 cpv. 3, art. 30 cpv. 3).

53 https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/dokumentation/fuehrungsunterstuetzung/jahresziele.html