Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

maggiormente le scadenze di una sovvenzione da parte del Fondo nazionale svizzero o di altre sovvenzioni provenienti da terzi. Questa situazione particolare fa sì che sussista anche la possibilità della disdetta ordinaria del rapporto lavorativo di durata determinata, cosa che va menzionata per ragioni di trasparenza nei rispettivi contratti di lavoro (cpv. 3). Con la disposizione in oggetto viene meno l’impossibilità di disdire i contratti a termine e questo grazie al fatto che il CO non prevede norme di diritto cogente in questo ambito. Dato che nel settore universitario i posti di lavoro finanziati da terzi sono frequenti, nel settore dei PF sono state introdotte disposizioni analoghe (cfr. art. 17b legge del 4 ottobre 199137 sui PF). La disdetta straordinaria è disciplinata dall’articolo 10 capoverso 4 della LPers.

Secondo l’articolo 37 capoverso 3bisLPers le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d’esecuzione proprie relative alla LPers. Affinché il Consiglio federale possa esercitare in tal modo il suo compito di autorità di controllo, queste disposizioni sono soggette alla sua approvazione. Lo IUFFP ha già emanato un’ordinanza sul personale secondo il diritto vigente basandosi sull’articolo 11c capoverso 1 lettera c dell’ordinanza IUFFP. Questa ordinanza viene mantenuta e sarà se necessario modificata in vista dell’entrata in vigore della presente legge. L’ordinanza sul personale IUFFP può dichiarare che si applicano per analogia le disposizioni d'esecuzione della LPers (ordinanza del 3 luglio 200138 sul personale federale, OPers; ordinanza del DFF del 6 dicembre 200139 concernente l’ordinanza sul personale federale, O-OPers e ordinanza del 22 novembre 201740 sulla protezione dei dati personali del personale federale, OPDPers) oppure sancire disposizioni speciali. Lo statuto di datore di lavoro conferito nel capoverso 2 comprende tutti i diritti e gli obblighi del datore di lavoro previsti dalla LPers e specificati nell’ordinanza quadro LPers.

Art. 14 Condizioni di assunzione secondo il Codice delle obbligazioni

Nel capoverso 1 vengono elencate in maniera esaustiva le categorie di personale che la SUFFP può impiegare in base alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)41, fatto salvo l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza quadro LPers. Già oggi lo IUFFP può assumere in base al CO dottorandi che occupano un posto di promozione scientifica (lett. a)42 e postdottorandi che occupano un posto finanziato con fondi di terzi (cfr. art. 5 cpv. 4 ordinanza quadro LPers, che di conseguenza può essere abrogato). Nella lettera b figurano ora tutte le categorie di persone che lavorano a progetti finanziati da terzi. Ciò consente di promuovere al meglio tutte le nuove leve scientifiche nella ricerca sulla formazione professionale. Sono stati aggiunti anche gli incaricati di corsi nell’ambito di incarichi d’insegnamento esterni (lett. c), ossia chi non è legato da un rapporto di lavoro con la SUFFP. Vi rientrano le persone con abilitazione all’insegnamento impiegate con tassi di attività molto ridotti oppure per singoli convegni, moduli o sequenze di insegnamento specifiche. Dato che queste persone hanno in genere un posto fisso presso un altro istituto di formazione, si giustifica un contratto di mandato o un rapporto di lavoro secondo il CO, mentre non sarebbe una soluzione adeguata assoggettare simili incarichi d’insegnamento esterni alla LPers. Tali incarichi comprendono solo poche ore alla settimana nel corso di un semestre o di un anno e, nella maggioranza dei casi, non sono quindi fondamentali per il sostentamento di chi li svolge. Le disposizioni della LPers, come la procedura formale per i licenziamenti ecc., non sono idonee per disciplinare questi tipi di incarichi. La SUFFP deve poter assumere incaricati di corsi esterni in modo flessibile per soddisfare i bisogni attuali dell’insegnamento e della ricerca e avere la possibilità di sopprimere i corsi per i quali non vi è più una domanda sufficiente. L’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza quadro LPers resta applicabile alla SUFFP, che può così continuare ad assoggettare al CO il personale ausiliario e gli stagisti.

Secondo il capoverso 2 i contratti di lavoro per le categorie di personale di cui al capoverso 1 possono essere rinnovati più volte per una durata complessiva di nove anni al massimo senza che ne risulti un diritto automatico a un contratto di durata indeterminata. Trascorso questo periodo il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata. La possibilità di rinnovare per una durata complessiva di nove anni al massimo i contratti di lavoro secondo il CO consente alla SUFFP di promuovere le nuove leve scientifiche e le prospettive di carriera43 nell’ambito della ricerca sulla formazione professionale, per esempio in base all’offerta del Fondo nazionale svizzero. Si può così tenere maggiormente conto dei termini temporali di un finanziamento da parte di terzi. La SUFFP ha inoltre la possibilità di concludere con gli interessati un contratto di lavoro di diritto pubblico.

Per questo ambito non sono necessarie disposizioni transitorie. I contratti di lavoro esistenti non vengono modificati, la nuova disposizione si applica solo alle nuove assunzioni.

Art. 15 Cassa pensioni

Il personale dello IUFFP è oggi assicurato presso una Cassa di previdenza affiliata a PUBLICA. Si sta verificando l’opportunità di un passaggio alla Cassa di previdenza della Confederazione. La disposizione attuale (art. 18 ordinanza IUFFP) viene modificata di conseguenza (cfr. commento all’art. 9). Si sta inoltre verificando come strutturare il sistema

37 RS 414.110

38 RS 172.220.111.3

39 RS 172.220.111.31

40 RS 172.220.111.4

41 RS 220

42 I dottorandi conseguono il dottorato presso la rispettiva università con la quale la SUFFP collabora.

43 Dai collaboratori scientifici ai dottoranti e ai postdottorandi fino ai professori assistenti finanziati da progetti del FNS.