Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

salariale delle persone impiegate secondo il CO in modo che possano essere assicurate presso la Cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 16 Diritti su beni immateriali

La disposizione esistente si è dimostrata valida e viene ripresa (art. 19 ordinanza IUFFP). Nel capoverso 1 vengono disciplinati i diritti su tutti i beni immateriali (marchi, design, invenzioni). I diritti sui beni immateriali prodotti durante l’attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi da un rapporto di lavoro con la SUFFP appartengono a quest’ultima. La disposizione corrisponde nel senso e nello scopo all’articolo 332 CO che, secondo l’articolo 6 capoverso 2 LPers, vale anche per i rapporti di lavoro della SUFFP. Nel CO il legislatore parla tuttavia soltanto di invenzioni e di design. Per i diritti d’autore va fatto riferimento alle disposizioni della legge del 9 ottobre 199244 sul diritto d’autore (LDA). L’autore di un’opera ai sensi dell’articolo 2 LDA ha il diritto esclusivo sull’opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore (art. 9 cpv. 1 LDA). Ciò vale anche quando l’opera è stata creata durante l’attività di servizio. La disposizione sui diritti d’autore non esclude che l’autore ceda al datore di lavoro i suoi diritti o un diritto in essi contenuto. La disposizione del capoverso 2 corrisponde all’articolo 17 LDA. Essendo controverso se l’articolo 17 LDA sia applicabile anche ai rapporti di prestazione di servizio retti dal diritto pubblico, con la presente disposizione viene chiarito questo punto per quanto riguarda le condizioni di assunzione. Le parti contraenti (lavoratore e datore di lavoro) hanno così la possibilità di trasferire al datore di lavoro mediante contratto i diritti di utilizzazione (come parte del diritto d’autore).

Sezione 6: Finanziamento e finanze

Art. 17 Finanziamento

La disposizione elenca le fonti di finanziamento della SUFFP. Dal punto di vista dei contenuti corrisponde all’articolo 29 dell’ordinanza IUFFP.

Art. 18 Indennità della Confederazione

Le indennità servono a finanziare l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 capoversi 1–3 e 5 e degli obiettivi strategici del Consiglio federale nonché a sostenere i costi di esercizio necessari a questo scopo. Sono sussidi ai sensi della legge del 5 ottobre 199045 sui sussidi (LSu). I compiti di cui all’articolo 3 capoverso 4 non sono compresi perché si tratta di prestazioni commerciali.

Art. 19 Emolumenti

Gli emolumenti per la formazione di base (formazioni e cicli di studio universitari) coprono solo una parte dei costi e vanno calcolati in modo da non limitare l’accesso agli studi (cpv. 2). Questo criterio qualitativo serve a definire un tetto massimo rendendo così gli emolumenti socialmente sostenibili.

I costi per le formazioni continue devono essere coperti da emolumenti (cpv. 3). In questo caso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 giugno 201446 sulla formazione continua (LFCo). Secondo l’articolo 9 LFCo l’organizzazione, la promozione o il sostegno statali della formazione continua non devono ostacolare la concorrenza. Ciò non accade se le formazioni continue vengono offerte a prezzi che consentano almeno di coprire i costi o se l’offerta non è in concorrenza con offerte private, non sovvenzionate.

Gli emolumenti per prestazioni di servizi, come mandati di ricerca o perizie, devono in linea di massima coprire i costi ed essere limitati dal principio di equivalenza (cpv. 4). Per altre attività amministrative, come il computo di studi effettuati presso un altro istituto o l’utilizzo di posteggi, gli emolumenti vanno vincolati ai principi della copertura dei costi e di equivalenza (cpv. 5). Le disposizioni relative agli emolumenti, in particolare la denominazione e la suddivisione dei diversi tipi di emolumenti, il tariffario degli emolumenti e le limitazioni o le eccezioni dall’obbligo di versare gli emolumenti devono essere oggetto, come nel diritto vigente, di un’ordinanza sugli emolumenti del Consiglio della SUFFP (cpv. 6).

Art. 20 Mezzi finanziari di terzi

Com’è già il caso per lo IUFFP, anche la SUFFP potrà acquisire mezzi di terzi. Tra questi rientrano gli introiti legati alla collaborazione con terzi (in particolare introiti sulla base di mandati di ricerca e sviluppo o contratti di cooperazione), compensi per prestazioni commerciali e donazioni. L’accettazione di mezzi di terzi non deve limitare la libertà dell’insegnamento e della ricerca della SUFFP. Spetta al Consiglio della SUFFP garantire questa indipendenza. Quest’ultimo può emanare direttive in merito (cfr. art. 10 lett. d).

44 RS 231.1

45 RS 616.1

46 RS 419.1