Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Secondo il capoverso 3 il DEFR può prevedere delle deroghe per determinate prestazioni, ossia prestazioni di interesse pubblico a carattere monopolistico (p. es corsi per periti d’esame). In tal modo la SUFFP non entra in concorrenza con l’economia privata.
Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 28 Obiettivi strategici
Secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge federale del 21 marzo 199749 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale gestisce le unità rese autonome dell’Amministrazione federale tramite gli obiettivi strategici che ha fissato. Questi ultimi vengono fissati in linea di massima per quattro anni e possono essere se necessario modificati nel corso di questo periodo secondo le modalità definite negli obiettivi strategici in corso50. Gli obiettivi sono conformi al limite di spesa della Confederazione per quanto riguarda i tempi e i contenuti. Lo IUFFP è stato gestito mediante obiettivi strategici (art. 25 ordinanza IUFFP) e, anche in futuro, il Consiglio della SUFFP sarà responsabile della loro attuazione interna. Gli obiettivi strategici per il periodo di finanziamento 2017–2020 sono stati pubblicati nel Foglio federale51.
Art. 29 Vigilanza
Secondo l’articolo 8 capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate. Di conseguenza è il Consiglio federale a essere incaricato della vigilanza della SUFFP (cpv. 1). Si tratta della vigilanza sulla gestione. L’elenco delle possibilità di cui può avvalersi il Consiglio federale per esercitarla non è esaustivo (cpv. 2). Sono fatti salvi inoltre i poteri legali del Controllo federale delle finanze e l’alta vigilanza del Parlamento. Il presente articolo corrisponde al diritto vigente (art. 24 ordinanza IUFFP). Anche in questo caso va tuttavia considerata l’ipotesi di un passaggio alla Cassa di previdenza della Confederazione. Qualora questo passaggio avvenisse non sarebbe più necessario approvare un contratto di affiliazione con PUBLICA.
Sezione 8: Sanzioni e protezione dei titoli
Art. 30 Provvedimenti disciplinari
Secondo il principio di legalità, anche i principi relativi ai provvedimenti disciplinari vanno sanciti a livello di legge. Quelli pronunciati nei confronti degli studenti sono già previsti nell’ordinanza IUFFP (art. 34) e vengono ora inseriti nella legge. Le disposizioni d’esecuzione sono emanate dal Consiglio della SUFFP (cpv. 3).
In base all’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza sul personale IUFFP, per i provvedimenti disciplinari pronunciati nei confronti della Direzione della Scuola e del resto del personale valgono le disposizioni in materia di personale federale (art. 98 e 99 OPers).
Art. 31 Protezione dei titoli della SUFFP
La protezione dei titoli delle scuole universitarie compete ai relativi enti responsabili (art. 62 cpv. 2 LPSU). Con la presente disposizione vengono sancite a livello di legge la protezione dei titoli della SUFFP (bachelor e master) e la punibilità di eventuali abusi. La protezione degli altri titoli della SUFFP è retta come finora dalle disposizioni della LFPr.
Sezione 9: Trattamento dei dati personali
Art. 32 Sistemi d’informazione
La presente disposizione crea le basi legali necessarie per la protezione dei dati. Per quanto riguarda i sistemi interni (sistemi d’informazione), rappresenta la base formale per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità, per la comunicazione dei dati personali nonché per la creazione di procedure di richiamo richiesta dalla legge del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati (LPD). Il suo campo di applicazione comprende i candidati agli studi, gli studenti, gli uditori e gli ex studenti (cpv. 1). Nell’atto normativo sull’organizzazione non è necessario includere le disposizioni relative alla gestione del personale. Alla SUFFP si applica l’articolo 27 LPers (cpv. 5).
I dati contenuti nei sistemi d’informazione possono essere comunicati a terzi, ad esempio agli uffici dei Cantoni o della Confederazione, mediante procedura di richiamo. La comunicazione si limita ai dati non degni di particolare protezione (cpv. 3). Hanno accesso ai propri dati anche gli studenti e gli uditori.
Il capoverso 4 introduce una nuova disposizione, in base alla quale la SUFFP può utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato AVS per adempiere i propri compiti legali.
49 RS 172.010
50 FF 2016 7613, pag. 7617 (n. 7.1)
51 FF 2016 7613
52 RS 235.1