Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine
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IUFFP del 22 giugno 201024. Le condizioni di ammissione sono rette dagli articoli 45 e 46 LFPr, dagli articoli 45 e 46 dell’ordinanza del 19 novembre 200325 sulla formazione professionale OFPr e dalla OERic-SSS. Il Consiglio della SUFFP aggiornerà il Regolamento degli studi trasformandolo in un’ordinanza sugli studi in base alle prescrizioni sulla pubblicazione della Confederazione (cpv. 4). Per le condizioni di ammissione al primo ciclo di studio (bachelor) vanno osservate le disposizioni della LPSU (art. 23 segg. LPSU). L’accreditamento come alta scuola pedagogica presuppone l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 24 LPSU. Il rispetto delle condizioni di ammissione viene verificato anche nel quadro della procedura di accreditamento (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 2 LPSU).
Sezione 4: Organizzazione
Art. 7 Organi
Come già oggi nell’ordinanza IUFFP (art. 10), gli organi della SUFFP vengono elencati in maniera esaustiva. Si tratta del Consiglio della SUFFP, della Direzione della Scuola e dell’organo di revisione. I compiti e le competenze degli organi figurano nei corrispondenti articoli.
Art. 8 Consiglio della SUFFP: statuto, nomina, organizzazione e relazioni d’interesse
La disposizione si rifà alle normative usuali concernenti gli istituti di diritto pubblico e riprende le disposizioni relative al Consiglio dello IUFFP (art. 11–11b ordinanza IUFFP). La scelta dei membri del Consiglio della SUFFP si basa sul corrispondente profilo dei requisiti del Consiglio federale per i membri del Consiglio della SUFFP (cfr. anche art. 8j cpv. 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199826 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA).
Il capoverso 2 stabilisce che i candidati alla nomina del Consiglio della SUFFP sono tenuti a dichiarare le loro relazioni d’interesse; chi rifiuta di renderle pubbliche non potrà essere nominato. Le disposizioni previste per la nomina e la durata massima del mandato (otto anni per i membri e dodici per il presidente) contenute nel capoverso 3 consentono all’Esecutivo di rieleggere i membri del Consiglio. Nel caso del presidente è così garantita una maggiore continuità che permette di maturare esperienza, mentre l’eventuale rinnovo periodico degli altri membri ha lo scopo di far confluire nel Consiglio competenze e prospettive aggiornate. Una differenziazione analoga per quanto riguarda la durata del mandato si trova anche nella legge Innosuisse (RS 420.2; art. 6 cpv. 2). La durata massima del mandato non dà comunque diritto a essere rieletti. I membri che devono essere eletti dal Consiglio federale sono legati alla SUFFP da un mandato di diritto pubblico. I membri che devono essere eletti dal Consiglio federale sono legati alla SUFFP da un mandato di diritto pubblico. Si applicano inoltre per analogia le disposizioni sui mandati del Codice delle obbligazioni27 (cpv. 4). L’onorario e le altre condizioni contrattuali sono rette dall’articolo 6a della legge del 24 marzo 200028 sul personale federale (LPers) e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione, ovvero l’ordinanza del 19 dicembre 200329 sulla retribuzione dei quadri. Fatta eccezione per l’articolo 6a, la LPers non si applica direttamente ai membri del Consiglio della SUFFP. L’articolo 6a contiene anche disposizioni sulla rappresentanza equilibrata delle lingue nazionali nel Consiglio della SUFFP. Su questa base il Consiglio federale ha deciso alcune disposizioni sulla rappresentanza dei sessi. Se soddisfano le condizioni della legge federale del 25 giugno 198230 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), i membri del Consiglio della SUFFP devono essere assicurati presso una cassa di previdenza professionale.
Secondo il capoverso 5, i membri del Consiglio della SUFFP sono tenuti ad adempiere i loro compiti e obblighi con diligenza e in buona fede. Quest’ultimo vincolo comprende tra le altre cose l’obbligo di diligenza, l’obbligo del segreto, il comportamento in caso di conflitti d’interesse e il divieto di concorrenza. Il Consiglio della SUFFP deve sorvegliare e valutare costantemente le relazioni d’interesse dei suoi membri e risponde al Consiglio federale della compatibilità delle relazioni d’interesse con la funzione che i membri svolgono. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio della SUFFP e il membro in questione persiste nel mantenerla, il Consiglio deve chiedere al Consiglio federale la revoca del mandato (cpv. 6). Un membro può inoltre essere revocato se risulta che al momento della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d’interesse oppure di segnalare eventuali cambiamenti durante il suo mandato.
Il capoverso 7 stabilisce il segreto d’ufficio dei membri del Consiglio della SUFFP. Poiché questi ultimi non fanno parte del personale della SUFFP, non sono soggetti alle disposizioni della LPers sull’obbligo del segreto d’ufficio (art. 22). Il Consiglio della SUFFP può disciplinare nel quadro del regolamento di organizzazione la possibilità di svincolare i membri dal segreto d’ufficio.
Art. 9 Consiglio della SUFFP: compiti
Questo articolo stabilisce i compiti del Consiglio della SUFFP. Si tratta delle stesse competenze che spettano oggi al Consiglio dello IUFFP (art. 11c ordinanza IUFFP). Il Consiglio della SUFFP assicura la gestione strategica della SUFFP (lett. a), tra cui anche la rappresentanza della SUFFP nei confronti del proprietario (DEFR), dei Cantoni, delle
24 RS 412.106.12
25 RS 412.101
26 RS 172.010.1
27RS 220
28 RS 172.220.1
29 RS 172.220.12
30 RS 831.40