Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine
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1. Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
L’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) è il centro di competenza della Confederazione per la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale, lo sviluppo delle professioni, la ricerca nel settore della formazione professionale e la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione professionale. Attualmente lo IUFFP è disciplinato dagli articoli 48 e 48a della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr). Nel corso delle deliberazioni su questa legge, il legislatore si era occupato a fondo della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in questo ambito e aveva optato per un mandato complementare: un istituto nazionale a livello universitario che non occupasse una posizione di monopolio (cosa che consente anche offerte parallele da parte delle scuole universitarie cantonali). Lo IUFFP, che ha sede centrale a Zollikofen e sedi regionali a Losanna e a Lugano, è stato fondato il 1° gennaio 2007 come istituto universitario autonomo e ha assunto i compiti dell’Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale, esistente dal 1972. Il 1° gennaio 2007 il Consiglio federale ha messo interamente in vigore l’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20052. Dal 2007 lo IUFFP è gestito secondo i principi del governo d'impresa della Confederazione per le unità amministrative decentrate.
Nel quadro della revisione totale dell’ordinanza IUFFP del 27 gennaio 2016 il Consiglio federale ha contestualmente incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di esaminare la possibilità di elaborare una legge per lo IUFFP e di presentargli i risultati di tale esame entro la fine del 2016. Si trattava di verificare se le basi giuridiche relative allo IUFFP (art. 48 e 48a LFPr) fossero sufficienti per l’inserimento dello IUFFP nel panorama universitario svizzero. L’esame doveva inoltre prendere in considerazione i principi di governo d’impresa del Consiglio federale, quanto prescritto dalla Costituzione federale (art. 63a Cost.) e la legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), in particolare per quanto riguarda l’accreditamento, nonché i lavori in corso per chiarire la strategia e il posizionamento dello IUFFP all’interno del panorama universitario svizzero. Per esaminare questi aspetti, il DEFR e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) hanno incaricato la professoressa Astrid Epiney e il dott. Markus Kern dell’Università di Friburgo di redigere una perizia giuridica4.
Secondo la perizia Epiney/Kern del 2016, le attuali basi legali non sono sufficienti per soddisfare né i requisiti del principio costituzionale di legalità né quelli dei principi di governo d’impresa del Consiglio federale. Mancherebbero soprattutto le basi relative alla struttura generale dell’organizzazione, alle procedure di fondo, all’ammissione all’istituto, a eventuali provvedimenti disciplinari, all’elaborazione di dati personali particolarmente degni di protezione e di profili della personalità, alla riscossione di emolumenti, ai diritti e agli obblighi del personale e la base giuridica per la delega della competenza normativa. È stata inoltre esaminata la questione se lo IUFFP sia soggetto all’obbligo di accreditamento secondo la LPSU. La perizia giunge alla conclusione che sia da classificare come una scuola universitaria o un altro istituto accademico ai sensi della LPSU. In particolare, dato che per il suo esercizio riceve contributi finanziari dalla Confederazione, è soggetto, come gli altri istituti accademici federali (Politecnici federali, Scuola universitaria federale dello sport), all’obbligo di accreditamento secondo la LPSU. Di conseguenza, deve ottenere l’accreditamento istituzionale entro il 2022. Va inoltre chiarita la posizione dello IUFFP all’interno del panorama universitario svizzero, il che include la questione della tipologia e della ripartizione dei compiti con le scuole universitarie o altri istituti accademici esistenti, in particolare con le alte scuole pedagogiche cantonali (ASP, cfr. n. 1.2). Il 9 novembre 2016, nell’ambito degli obiettivi strategici per il periodo 2017–20205, il Consiglio federale ha incaricato lo IUFFP di predisporre l’accreditamento istituzionale come scuola universitaria e di collaborare alla verifica delle proprie basi legali.
Il 21 dicembre 2016 il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della perizia giuridica e del mandato di verifica e ha incaricato il DEFR di informarlo, in una prima fase, in merito all’orientamento dello IUFFP e al suo posizionamento nel panorama universitario svizzero e, in una seconda fase, di presentargli un avamprogetto di atto normativo per la base legale per lo IUFFP.
Per l’adempimento di tali mandati il DEFR e lo IUFFP hanno effettuato accertamenti approfonditi sull’importanza dello IUFFP per la formazione professionale svizzera e sul suo futuro posizionamento nello spazio universitario svizzero. Questi lavori sono stati consolidati con i Cantoni in cui si trovano le sedi dello IUFFP, con la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e con la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU). Il 25 maggio 2018 quest’ultima ha preso conoscenza e approvato il posizionamento dello IUFFP come ASP all’interno del
1 RS 412.10
2 RS 412.106.1
3 RS 414.20
4 Di seguito perizia Epiney/Kern 2016: https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2016/11/gutachtenehb.pdf.download.pdf/Gutachten_EHB.pdf
5 FF 2016 7613