Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine
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organizzazioni del mondo del lavoro ecc. (come finora nell’art. 11c cpv. 1 lett. d ordinanza IUFFP). Il Consiglio della SUFFP provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale (lett. b) e stabilisce, sulla base di indicatori di valutazione predeterminati, i metodi e i criteri con i quali valuta il raggiungimento di questi obiettivi al proprio interno. Nel quadro del suo compito di vigilanza il Consiglio federale dispone così delle informazioni necessarie per verificare in base agli stessi parametri il raggiungimento degli obiettivi strategici (art. 29 cpv. 2 lett. d). Il Consiglio della SUFFP emana un regolamento di organizzazione (lett. c) che contiene in particolare disposizioni sulla struttura della Scuola, sulla sua direzione operativa, sulla delega alla Direzione di competenze specifiche e sulla creazione di comitati nonché disposizioni sulla tutela degli interessi della SUFFP e per evitare conflitti d’interesse. Il Consiglio della SUFFP emana inoltre altre ordinanze necessarie per l’esercizio della SUFFP, per esempio ordinanze sull’organizzazione degli studi o sui diritti di partecipazione dei membri della Scuola. Può trattarsi di ordinanze con effetto verso l’esterno pubblicate nella Raccolta ufficiale della Confederazione (p. es. il Regolamento degli studi IUFFP del 22 giugno 201031 emanato dal Consiglio dello IUFFP) o di regolamenti che hanno unicamente effetto interno (come l’attuale regolamento di organizzazione del Consiglio dello IUFFP). Il Consiglio della SUFFP ha anche la competenza e l’obbligo, come il Consiglio dello IUFFP, di emanare un’ordinanza sul personale e un’ordinanza sugli emolumenti che deve presentare per approvazione al Consiglio federale. Il Consiglio dello IUFFP ha già emanato queste ordinanze fondandosi sull’articolo 11c capoverso 1 lettera c dell’ordinanza IUFFP (ordinanza del 10 novembre 201532 sul personale IUFFP e ordinanza del 17 febbraio 201133 degli emolumenti IUFFP). Se necessario, il Consiglio della SUFFP le modificherà e sottoporrà le modifiche al Consiglio federale per approvazione. Conformemente alle prescrizioni sul governo d’impresa, viene inserita la competenza di emanare un regolamento sull’accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi.
Per quanto riguarda la previdenza professionale si sta attualmente valutando, sulla scorta dell’articolo 32d capoverso 2bis LPers (in vigore dal 1° gennaio 2018), se passare dalla Cassa di previdenza dello IUFFP alla Cassa di previdenza della Confederazione. Vengono esaminate in particolare la garanzia a lungo termine della redditività e le dimensioni delle casse di previdenza. Le precedenti competenze del Consiglio dello IUFFP di concludere un contratto di affiliazione con PUBLICA e con l’organo paritetico della Cassa di previdenza dello IUFFP verrebbero sostituite dal compito di rappresentare la SUFFP come parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 LPers (lett. d). Nel presente avamprogetto le relative disposizioni vengono elencate come se la SUFFP fosse già assicurata presso la Cassa di previdenza della Confederazione (art. 9 e 15), fatta riserva dei risultati dell’esame in corso condotto con i servizi interessati che determinerà se sia opportuno effettuare questo passaggio.
Conformemente alle prescrizioni dell’atto normativo modello, la competenza sancita dalla lettera e viene ripresa invariata dal diritto vigente ma riassunta in una lettera (art. 11c cpv. 1 lett. i, j e l ordinanza IUFFP). Il Consiglio della SUFFP continuerà a decidere in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore. Queste decisioni richiedono l’approvazione del Consiglio federale. Dato che i collaboratori della segreteria del Consiglio della SUFFP lavorano a stretto contatto con quest’ultimo e il suo presidente e sono a lui sottoposti, anche in questo caso il Consiglio della SUFFP dispone delle relative competenze. Come il Consiglio dello IUFFP, il Consiglio della SUFFP nomina il vicedirettore su proposta del direttore (lett. f; finora art. 11c cpv. 1 lett. k ordinanza IUFFP). La vigilanza sulla Direzione (lett. g) comprende anche il diritto di impartire istruzioni e il diritto di avocazione, che include anche la competenza di pronunciare decisioni. Nel regolamento di organizzazione il Consiglio della SUFFP stabilisce le sue competenze in relazione alla pronuncia di decisioni e i compiti che delega alla Direzione (cfr. anche art. 10 cpv. 2 lett. c). Anche il Consiglio della SUFFP provvede a istituire un sistema di controllo interno e ad assicurare un’adeguata gestione dei rischi (lett. h). Decide inoltre in merito all’impiego delle riserve (lett. i) di cui all’articolo 23. La decisione concreta del Consiglio della SUFFP di costituire e utilizzare riserve deve essere autorizzata dal Consiglio federale, il quale decide in sede di approvazione del conto e del rapporto di gestione della SUFFP nonché della delibera sullo sgravio del Consiglio della SUFFP (lett. k). Rispetto al diritto vigente e all’atto normativo modello, nelle lettere j e k si specifica che la proposta al Consiglio federale viene sempre presentata per il tramite del DEFR, il che corrisponde alla prassi seguita in precedenza.
Art. 10 Direzione della Scuola
In quanto organo direttivo operativo della SUFFP, la Direzione della Scuola si occupa di tutti i compiti a questa correlati. In particolare, mette in atto quanto deciso dal Consiglio della SUFFP, al quale rende conto della corretta attuazione. La disposizione in oggetto riprende quelle in vigore concernenti la composizione e i compiti dell’attuale Direzione (art. 12 e 12a ordinanza IUFFP), adeguate in base all’atto normativo modello. Nella nuova disposizione ci si limita a indicare che la Direzione è guidata dal direttore (cpv. 1), ma non si fa menzione degli altri membri. La composizione della Direzione è infatti di competenza della SUFFP e viene inserita nel regolamento di organizzazione (come già figura in quello dello IUFPP). Oggi la Direzione è composta dal direttore e dai responsabili nazionali di dipartimento. Il Consiglio della SUFFP è responsabile dell’attuazione interna degli obiettivi strategici e la Direzione deve basare la gestione della Scuola su tali obiettivi. La Direzione svolge inoltre tutti i compiti che la legge SUFFP non attribuisce ad un altro organo (cpv. 3). Altri