Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine

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Art. 21 Rapporto di gestione

La disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 26 ordinanza IUFFP). Il rapporto di gestione è composto dal conto annuale e dalla relazione annuale (cpv. 1). L’organo di revisione controlla il conto annuale e, nella relazione annuale, la gestione dei rischi e le informazioni sullo sviluppo del personale (art. 11 cpv. 3).

Art. 22 Compilazione dei conti

Nell’interesse del consolidamento integrale secondo l’articolo 55 della legge del 7 ottobre 200547 sulle finanze della Confederazione (LFC), devono essere ripresi i principi essenziali della presentazione dei conti secondo la LFC (cpv. 1 e 2). Il Consiglio federale può prevedere deroghe a standard riconosciuti per la presentazione dei conti o integrazioni (cpv. 4). La presente disposizione corrisponde a quella vigente (art. 31 ordinanza IUFFP). Il divieto del sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali (art. 31 cpv. 3 secondo periodo ordinanza IUFFP) viene ora ripreso nell’articolo 27 capoverso 2.

Art. 23 Riserve

La SUFFP deve continuare ad avere la possibilità di costituire riserve (art. 32 ordinanza IUFFP). Può assegnare alle riserve anche le donazioni di terzi. La costituzione di riserve e la definizione della loro destinazione vincolata richiedono una base legale. Dato che la SUFFP è principalmente finanziata con indennità della Confederazione, le riserve massime ammesse (eventuali donazioni sono escluse) saranno anche in futuro limitate al dieci per cento del budget annuale (cpv. 2). Sulla costituzione e sull’utilizzazione delle riserve decide il Consiglio della SUFFP, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale, che avviene nell’ambito dell’approvazione del rapporto di gestione (art. 9 lett. k). Il Consiglio della SUFFP deve fare in modo che l’impiego delle riserve sia conforme allo scopo previsto. Nell’ambito delle prestazioni commerciali non possono essere impiegate riserve in quanto ciò violerebbe il principio della copertura dei costi e il divieto del sovvenzionamento trasversale (art. 27 cpv. 2).

Art. 24 Tesoreria

L’AFF gestisce la tesoreria centrale della Confederazione (art. 60 cpv. 1 LFC). In caso di necessità la SUFFP può aggregarsi alla tesoreria centrale per l’amministrazione delle sue liquidità (cpv. 1). Su questi fondi la Confederazione corrisponde alla SUFFP tassi di interesse conformi al mercato. Non vengono corrisposti interessi sulle indennità della Confederazione. Per salvaguardare la solvibilità alla SUFFP possono essere concessi prestiti a condizioni di mercato (cpv. 2). La presente disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 30 ordinanza IUFFP).

Art. 25 Imposte

Questa disposizione è nuova perché l’esenzione dall’imposizione fiscale può essere effettuata solo a livello di legge e quindi non è stato possibile stabilirla nell’ordinanza IUFFP. Nell’ambito delle prestazioni commerciali la SUFFP è assoggettata all’IVA. Non lo è invece lo svolgimento di compiti d’ordine pubblico.

Art. 26 Immobili

Come già lo IUFFP, per la sua sede principale di Zollikofen (BE), anche la SUFFP potrà prendere in locazione dalla Confederazione gli immobili necessari nonché immobili di terzi oppure farsi cedere un diritto di usufrutto. Questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 33a ordinanza IUFFP).

Art. 27 Prestazioni commerciali

Questa disposizione, che viene spostata dalla LFPr (art. 48a) all’atto normativo sull’organizzazione della SUFFP, rappresenta la base legale necessaria secondo l’articolo 41 LFC per le attività commerciali della SUFFP. Le prestazioni commerciali sono prestazioni di natura economica fornite normalmente da offerenti privati sul mercato, ossia in un contesto di concorrenza. Le prestazioni commerciali devono essere in stretto rapporto con i compiti della SUFFP (cpv. 1 lett. a) e si rivolgono principalmente a chi opera nel settore della formazione professionale, ossia organizzazioni del mondo del lavoro, scuole professionali, Cantoni, enti pubblici, aziende e associazioni. Si tratta soprattutto di consulenze, accompagnamento, valutazioni e corsi48 che non hanno carattere monopolistico. Le prestazioni devono essere fornite a prezzi che permettano di coprire i costi; non è pertanto ammesso il sovvenzionamento trasversale. Per prestazioni a carattere monopolistico si intendono prestazioni di interesse pubblico che, a causa della ridotta quantità oppure del livello di qualità richiesto, non sono redditizie per gli offerenti privati. Nel caso specifico ci si riferisce ai compiti secondo l’articolo 3 capoversi 1–3 e 5. La contabilità deve essere strutturata in modo da evidenziare i costi e i ricavi delle attività commerciali (cpv. 2).

47 RS 611.0

48 Cfr. in merito il messaggio del 30 settembre 2009 concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione e di altri atti normativi (FF 2009 6281, pag. 6302).