Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
1.4 Attuazione
Dato che le disposizioni relative all’organizzazione dello IUFFP vengono trasferite in una legge, il progetto comporta da un lato la modifica dell’ordinanza IUFFP del Consiglio federale e dall’altro anche modifiche all’ordinanza sul personale IUFFP15 e all’ordinanza degli emolumenti IUFFP16.
1.5 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Né il posizionamento dello IUFFP come ASP né la nuova base legale comportano ripercussioni finanziarie e/o sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.
Per quanto riguarda la creazione di un ciclo di studi bachelor presso la SUFFP, nell’ambito del limite di spesa per il periodo ERI in corso 2017–202017 sono stati stanziati 500 000 franchi per il 2020. L’accreditamento come ASP non comporta costi supplementari duraturi per la Confederazione in quanto proprietaria della SUFFP. Il finanziamento della SUFFP rientrerà anche in futuro nella partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale il cui valore indicativo, secondo l’articolo 59 capoverso 2 LFPr, è pari a un quarto. Considerata l’assenza di costi supplementari duraturi, il progetto non si ripercuote neppure sui contributi forfettari della Confederazione ai Cantoni per le loro spese per la formazione professionale.
I servizi competenti stanno valutando la possibilità di un cambio della Cassa di previdenza. Le ripercussioni finanziarie di un simile cambiamento fanno parte dell’esame in corso e sarebbero eventualmente illustrate nel messaggio da sottoporre al Parlamento.
2. Commento ai singoli articoli
Ingresso
La legge SUFFP si basa sugli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1 Cost. L’articolo 63 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla formazione professionale. Dato che la SUFFP è competente per la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale, per lo sviluppo delle professioni e la ricerca nel settore della formazione professionale, occorre includere un rimando all’articolo 63 Cost. come base costituzionale attributiva di competenze. In virtù dell’articolo 63a capoverso 1 Cost. la Confederazione, oltre a gestire i politecnici federali, ha la competenza di istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. In base alla sua offerta formativa la SUFFP è da posizionare a livello delle scuole universitarie e di conseguenza fa parte del panorama universitario svizzero. Le disposizioni della LPSU riguardanti la garanzia della qualità e l’accreditamento valgono anche per la SUFFP. La SUFFP è una scuola universitaria ai sensi della LPSU (art. 2 LPSU) e pertanto per quanto riguarda la legge SUFFP si applica l’articolo 63a Cost. come base costituzionale attributiva di competenze.
Sezione 1: Ente e obiettivi
Art. 1 Nome, forma giuridica, aggregazione e sede
Lo scorporo dei compiti della Confederazione presuppone, secondo l’articolo 178 capoverso 3 Cost., una base legale sufficiente. La presente disposizione pone la base legale per la costituzione della SUFFP sotto forma di ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria (cpv. 1). Questa forma giuridica corrisponde alla forma giuridica attuale dello IUFFP (art. 2 cpv. 1 ordinanza IUFFP) nonché ai principi guida del rapporto sul governo d’impresa. Con il posizionamento come scuola universitaria (alta scuola universitaria) nel panorama universitario, lo IUFFP (Istituto universitario federale per la formazione professionale) diventa SUFFP (Scuola universitaria federale per la formazione professionale). Il principio contenuto nel capoverso 2 esprime l’autonomia della SUFFP nel quadro di questa legge. La SUFFP può pertanto emanare autonomamente le disposizioni necessarie dal punto di vista della politica universitaria e tenere una propria contabilità. La SUFFP è gestita in base a principi economico-aziendali (cpv. 3; analogamente all’art. 1 cpv. 2 lett. b della legge federale del 7 ottobre 200518 sulle finanze della Confederazione, LFC). Nell’adempiere i propri compiti, la SUFFP deve pertanto provvedere a un impiego dei mezzi economico e orientato ai risultati e alle prestazioni. Il rapporto tra costi e benefici deve essere equilibrato. Come lo IUFFP, anche la SUFFP sarà aggregata al DEFR (cpv. 4, cfr. allegato 1, IV, n. 2.2.4 dell’ordinanza del 25 novembre 199819 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e art. 15e dell’ordinanza del 14 giugno 199920 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca). Il Consiglio federale stabilisce la sede della SUFFP (cpv. 5). In questo
15 RS 412.106.141
16 RS 412.106.16
17FF 2016 2701, in particolare pag. 2763
18RS 611.0