Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine

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modo si assicura che, per un cambiamento di sede, non si renda necessaria una modifica della legge. Lo IUFFP è già iscritto nel registro di commercio e l’obbligo di registrazione permane (cpv. 6). Come illustrato nel capitolo 1.1, lo IUFFP è soggetto all’obbligo di accreditamento secondo la LPSU, obbligo che viene ora menzionato esplicitamente nel capoverso 7.

Art. 2 Obiettivi

Gli obiettivi servono da base di riferimento per la descrizione dei compiti nella seconda sezione della legge SUFFP. Sono validi a tempo indeterminato e formano, insieme ai compiti e alle altre disposizioni legali, il fondamento per la formulazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale (cfr. art. 28). Il presente avamprogetto non modifica la strategia, il mandato di base e la posizione dello IUFFP. L’offerta della SUFFP dovrà tener conto anche in futuro delle esigenze dei Cantoni e delle regioni linguistiche. Il capoverso 2 crea il collegamento con i compiti contenuti nell’articolo 3.

Sezione 2: Offerta di formazione, altri compiti e collaborazione

Art. 3 Offerta di formazione nonché altri compiti e competenze

I compiti dello IUFFP (art. 48 LFPr e art. 3 ordinanza IUFFP) vengono ripresi nell’avamprogetto. L’offerta della SUFFP comprende il mandato di una scuola universitaria e prevede quattro tipi di prestazioni, ossia la formazione e la formazione continua, inclusi i cicli di studio universitari (bachelor e master), la ricerca e i servizi. Visto il posizionamento della SUFFP come alta scuola pedagogica devono ora essere incluse anche le raccomandazioni della CDPE del 26 ottobre 1995 sulla formazione degli insegnanti e sulle alte scuole pedagogiche21, in base alle quali le ASP devono concentrarsi sulla ricerca applicata riguardante la formazione professionale, il che corrisponde del resto all’orientamento della ricerca svolta presso lo IUFFP. Questa ricerca si concentra sulla formazione professionale ed è in primo luogo ricerca applicata.

Art. 4 Collaborazione

Il capoverso 1 prevede che, per adempiere i suoi compiti, la SUFFP collabori con le alte scuole pedagogiche cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro in qualità di rappresentanti dell’economia e partner della formazione professionale. Nella Svizzera romanda, in Ticino e in molte parti della Svizzera tedesca (in particolare Berna, Svizzera nordoccidentale, Grigioni) lo IUFFP si occupa della formazione degli insegnanti delle scuole professionali, delle scuole per il conseguimento della maturità professionale, delle scuole specializzate superiori e dei corsi interaziendali. Dove nella Svizzera tedesca sussiste una situazione di concorrenza, occorre promuovere o rafforzare la collaborazione con le ASP cantonali. Con le ASP di Lucerna e San Gallo sono già stati conclusi accordi bilaterali. Le cooperazioni sono intese ad assicurare la qualità e l’efficienza delle offerte e a evitare doppioni. Dovrà continuare anche la collaborazione con le autorità e le istituzioni della Confederazione e dei Cantoni (p. es. Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP, scuole professionali).

Resta inoltre aperta la possibilità di collaborare con altre scuole universitarie e istituzioni a orientamento pedagogico (cpv. 2), nazionali o estere.

Sezione 3: Titoli e ammissione

Art. 5 Diplomi di insegnamento, certificati e altri titoli

La SUFFP continuerà a formare responsabili della formazione professionale, che al termine della loro formazione riceveranno un diploma di insegnamento. Questi cicli di studio sono riconosciuti dalla SEFRI (conformemente all’art. 29 cpv. 2 LFPr e all’ordinanza del DEFR dell’11 settembre 201722 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, OERic-SSS).

A partire dall’autunno 2019 la SUFFP offrirà oltre al ciclo di studi master esistente (Master of Science in formazione professionale) anche un ciclo di studio bachelor. Dato che la SUFFP intende richiedere l’accreditamento come scuola universitaria (ossia come alta scuola pedagogica) i due cicli di studio saranno strutturati conformemente alle disposizioni delle Direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio 201523 emanate dal Consiglio delle scuole universitarie. In base al presente avamprogetto i titoli accademici della SUFFP sono protetti (cfr. art. 31).

Art. 6 Ammissione

Anche i punti essenziali della regolamentazione riguardante l’ammissione devono essere trasposti in una legge in senso formale. Attualmente le condizioni di ammissione sono disciplinate soltanto dall’articolo 6 del Regolamento degli studi

21https://edudoc.ch/record/25492/files/19951026d.pdf

22 RS 412.101.61

23 RS 414.205.4