Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 16 pagine

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caratteristiche coincidano con quelle del tipo di scuola universitaria rappresentato dall’ASP secondo la definizione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) del 1° febbraio 20179. Esistono comunque delle differenze rispetto alle ASP cantonali. Mentre queste ultime in genere formano insegnanti per tutti i livelli del sistema educativo, la futura SUFFP continuerà a privilegiare la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale. e a fare capo alla Confederazione, sia a livello istituzionale che finanziario.

In merito all’accreditamento dello IUFFP come ASP deciderà il Consiglio svizzero di accreditamento secondo l’articolo 33 LPSU.

Denominazione

In seguito al posizionamento dello IUFFP come alta scuola pedagogica viene proposto di modificare la denominazione odierna di «Istituto universitario federale per la formazione professionale» in «Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP).

1.3 La normativa proposta

Il progetto ha lo scopo di armonizzare le disposizioni sull’organizzazione dello IUFFP con i requisiti posti per quanto riguarda il principio costituzionale di legalità e gli standard della Confederazione in materia di governo d’impresa. Le odierne basi legali dello IUFFP non soddisfano questi requisiti. Dal punto di vista materiale, una serie di disposizioni dell’ordinanza pertinente confluisce nella nuova legge senza cambiamenti di rilievo. Con l’avamprogetto vengono inoltre apportate alcune modifiche necessarie per consentire un adeguato posizionamento della futura SUFFP nel panorama universitario.

Principio di legalità

Secondo le prescrizioni del principio costituzionale di legalità, che risulta oltre che dall’articolo 5 Cost. anche dalla riserva di legge generale dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., per le unità rese autonome della Confederazione una serie di disposizioni deve essere integrata in una legge in senso formale. Ciò riguarda in particolare: l’organizzazione e le procedure, i compiti dell’unità resa autonoma, le basi legali per eventuali interventi in relazione ai diritti fondamentali (condizioni di ammissione, provvedimenti disciplinari, elaborazione di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità ecc.), la delega di competenze legislative, le basi per la riscossione di emolumenti, le possibili esenzioni dall’obbligo di pagare la tassa universitaria nonché i diritti e gli obblighi del personale.

Politica della Confederazione in materia di governo d’impresa

Il Parlamento aveva chiesto una gestione unitaria delle unità amministrative decentrate. Il Consiglio federale ha soddisfatto questa richiesta con il rapporto del 13 settembre 200610 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d’impresa). In questo rapporto il Consiglio federale ha formulato 28 principi guida per la gestione e il controllo delle unità rese autonome. Alle varie domande poste dal Parlamento nel corso delle deliberazioni sul rapporto il Consiglio federale ha risposto con un rapporto supplementare il 25 marzo 200911 e ha integrato i principi guida. Nel contempo ha approvato un piano di attuazione12 che illustrava come intendeva attuare il rapporto sul governo d’impresa. Nel dicembre 2010, infine, le Camere federali hanno accolto l’iniziativa parlamentare sulle possibilità del Parlamento di influire sugli obiettivi strategici delle unità rese autonome13 e adottato la legge federale del 17 dicembre 201014 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome. A seguito del rapporto sul governo d’impresa l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e l’Ufficio federale di giustizia (UFG) tenendo conto dei principi guida hanno elaborato un atto normativo modello per gli istituti che forniscono prestazioni a carattere monopolistico da impiegare nel caso di nuovi scorpori e di modifica di leggi sull’organizzazione vigenti. Lo IUFFP viene già gestito in base ai principi del governo d’impresa della Confederazione per le unità amministrative decentrate, ma le disposizioni in materia sono contenute ancora in un’ordinanza. Conformemente all’atto normativo modello citato sopra, le norme di base relative alle unità amministrative decentrate sono emanate sotto forma di legge ragione per cui, come per le altre istituzioni analoghe (p. es. del settore dei PF, Innosuisse), anche per la futura SUFFP è necessario elaborare un atto normativo che ne disciplini l’organizzazione.

9 https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/170201_Merkmale_des_Hochschu ltyps_Def.pdf

10 FF 2006 7545

11 FF 2009 2225, in particolare pag. 2280

12 https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/cgov/grundlagen.html

13 FF 2010 2933

14 RU 2011 5859