Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02),
dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)
Numero 5
Per quanto concerne la pubblicità (ad es. manifesti, spot televisivi, annunci nei quali si offre un determinato tipo di veicolo), diminuisce il numero di dati da indicare. Ad esempio, non devono più essere indicati l'equivalente benzina, la media di emissioni di CO2 e le emissioni di CO 2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante e/o dell'elettricità. In futuro, oltre al consumo di energia, alle emissioni di CO2 e alla categoria di efficienza, dovrà essere rappresentata la scala a colori di tutte e sette categorie di efficienza energetica (cfr. n. 5.3).
Numero 6
A differenza di quanto avviene in pubblicità, l'obbligo di etichettatura negli annunci di vendita si riferisce a un singolo veicolo specifico e non a un tipo di veicolo in generale che può essere ancora adattato alle esigenze del cliente, ad esempio mediante opzioni quali il rivestimento dei sedili, il colore della carrozzeria o altri equipaggiamenti. La normativa si applica in particolare agli annunci nei giornali, riviste e siti di vendita online.
Numero 7
Nel caso dei configuratori online, l'obbligo di etichettatura è attualmente disciplinato dalle prescrizioni applicabili a Internet. Poiché l'obbligo di etichettatura in Internet non è più regolamentato in maniera generale, bensì nell'ambito dei singoli campi di applicazione, d'ora in poi quello per i configuratori è menzionato esplicitamente e integrato nelle prescrizioni relative ai listini prezzi. Nei listini prezzi e per i configuratori online deve essere indicato anche l'obiettivo relativo alle emissioni di CO2 valido dalla fine del 2020. Inoltre, come avviene per la pubblicità, anche per i configuratori online la scala a colori con tutte le categorie di efficienza energetica deve essere rappresentata in modo da essere ben visibile e leggibile anche in caso di rapida occhiata.
Numero 8
Finora le prescrizioni specifiche per l'indicazione del consumo di energia di veicoli funzionanti con più vettori energetici erano contenute nelle disposizioni relative al consumo di energia. D'ora in poi tutte le prescrizioni per i veicoli funzionanti con più vettori energetici sono riunite nel numero 8. Dal punto di vista materiale, non cambia nulla.
Numero 9
Poiché a livello europeo si è passati alla procedura di prova WLTP, occorre garantire che, durante la fase transitoria e ai fini della determinazione delle categorie di efficienza energetica, vengano impiegati solo i tipi di veicoli per i quali le misurazioni sono già avvenute secondo la WLTP. Questo principio è già stato attuato con la disposizione transitoria dell'attuale numero 9.4 lettera b. A seguito del suo adeguamento, l'OETV già rimanda alla pertinente legislazione dell'UE, ragione per la quale in futuro si può non menzionare esplicitamente tale normativa.
Numeri 10 e 11
I numeri 10 e 11 presentano rispettivamente un modello di etichettaEnergia e un modello di scala a colori delle categorie di efficienza energetica. Nel generare l'etichettaEnergia mediante lo strumento online, la rappresentazione grafica può subire leggere variazioni, a seconda del tipo di vettore energetico impiegato dall'automobile.
6.3 Ordinanza sulla promozione dell’energia
Articolo 48 capoverso 3 lettera c: contributo massimo supplementare per impianti di accumula-
zione
Il potenziamento delle capacità degli impianti di accumulazione è molto costoso. Gli esercenti di impianti di grandi dimensioni, che attuano misure edilizie con le quali è possibile un aumento della quantità di energia accumulabile pari ad almeno 10 GW, devono ricevere maggiore sostegno. Grazie alla