Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 13 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02),

dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)

2.2.4 Scadenze per la notifica di stato di avanzamento e messa in esercizio per progetti di geotermia

Nell'ambito dell'ultima revisione dell'OPEn erano state prorogate le scadenze indicate negli allegati 1.1 e 1.3 per l'inoltro delle notifiche dello stato di avanzamento e messa in esercizio di progetti relativi all'energia eolica e idroelettrica, in quanto era emerso che spesso esse non potevano essere rispettate. Attualmente si riscontra che potrebbe verificarsi un problema analogo anche per gli impianti di geotermia. La Svizzera ha poca esperienza in materia di sfruttamento delle risorse sotterranee e ciò rende relativamente lunga e complicata la pianificazione di progetti più complessi come quelli di geotermia. Ciò comporta spesso anche dei ritardi. Poiché questo tipo di tecnologia per la produzione di energia elettrica non si è ancora affermato in Svizzera, molti Cantoni hanno deciso di creare le basi giuridiche per disciplinare le autorizzazioni di costruzione di questi impianti. Anche questa circostanza rende impossibile rispettare le vigenti scadenze per la pianificazione e la costruzione, in quanto le procedure cantonali sono soggette ad adeguamento. Pertanto, con la presente revisione, vengono prorogate le scadenze anche per gli impianti geotermici di cui all'allegato 1.4. Queste nuove scadenze non hanno alcun influsso sui termini previsti per la riduzione graduale del supplemento rete a partire dal 2030.

2.3 Ordinanza sull'energia (OEn)

2.3.1 Possibilità di proroga della scadenza presso lo sportello unico

Da quando il 28 giugno 2018 lo Sportello unico Energia eolica è diventato operativo, è emerso che le scadenze secondo l'articolo 7 capoverso 2 OEn per i complessi accertamenti necessari nel settore aeronautico sono in alcuni casi piuttosto brevi, in particolare quando si concentrano diverse questioni in materia di energia eolica che devono essere esaminate da UFAC, skyguide e SG-DDPS(Forze aeree).

In casi eccezionali, la proroga di due mesi per un massimo di quattro mesi delle scadenze permette all'UFE, quale responsabile del coordinamento, di tenere meglio in considerazione la complessità di diversi accertamenti, ad esempio nel settore aeronautico.

2.3.2 Modifica in relazione al raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

Per quanto concerne i raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP), dei quali fanno parte anche i locatari, è necessario chiarire l'ammontare dei costi fatturabili: per la determinazione del limite superiore dei costi interni computabili devono essere presi in considerazione i costi relativi al prodotto elettrico standard esterno che il singolo partecipante all'RCP acquisterebbe se non fosse nell'RCP. Grazie a ciò, da una parte il locatario ha la garanzia di non dover pagare per l'energia elettrica più di quanto dovrebbe se non facesse parte di un RCP, dall'altra anche il proprietario non è più obbligato ad applicare la tariffa elettrica esterna dell'RCP quale limite superiore. Ciò non sarebbe corretto in quanto, in base alla dimensione dell'RCP, tale tariffa può essere inferiore a quella che i consumatori finali dovrebbero pagare se non fossero all'interno dell'RCP. Se si dovesse tenere conto della tariffa possibilmente più bassa dell'RCP, l'esercizio redditizio di quest'ultimo ne risulterebbe compromesso e i locatari avrebbero ingiustificatamente un doppio vantaggio, poiché potrebbero beneficiare di una tariffa elettrica esterna più bassa rispetto a quella senza RCP e tale tariffa esterna, più bassa grazie all'RCP, costituirebbe allo stesso tempo anche il limite superiore della tariffa per la produzione interna.