Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 13 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02),
dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)
Gli adeguamenti nell'ambito del rimborso del supplemento rete permettono di determinare in modo più esatto il plusvalore lordo e l'importo del rimborso. Gli oneri delle imprese relativi alla presentazione delle domande diminuiranno e aumenterà la trasparenza. Gli adeguamenti non hanno ripercussioni sull'ambiente e sulla società.
5. Rapporto con il diritto europeo
Il quadro normativo dell'etichettatura delle nuove automobili è dato dalla direttiva 1999/94/CE, in base alla quale gli Stati membri definiscono la propria etichettaEnergia nella legislazione nazionale. Nella direttiva non vi sono prescrizioni relative ai calcoli per la classificazione nelle categorie di efficienza energetica e al contenuto dell'etichetta. La Svizzera attua tale regolamentazione in maniera automatica, basandosi sulle prescrizioni dell'Unione europea e sulle esperienze maturate a livello europeo.
6. Commento ai singoli articoli
6.1 Ordinanza sull’efficienza energetica e modifica dell'ordinanza sul CO2 quale atto normativo correlato
Articolo 10: introduzione dell'obbligo di etichettatura per autofurgoni e trattori a sella leggeri
D'ora in poi, in determinati casi, anche la commercializzazione e la cessione di nuovi autofurgoni e trattori a sella leggeri prodotti in serie sono soggette all'obbligo di etichettatura.
Articolo 11 capoverso 3: adeguamento del rimando
A seguito della revisione totale dell'allegato 4.1 è stato adeguato il rimando ai numeri.
Articolo 12 capoverso 1 lettere b–d nonché capoverso 3: eliminazione del coefficiente di valu-
tazione, definizione di automobili immatricolate per la prima volta
Poiché non è più preso in considerazione il peso a vuoto per la determinazione della categoria di efficienza energetica, il coefficiente di valutazione non è più necessario: È abrogata pertanto la lettera d del capoverso 1.
La definizione di automobili immatricolate per la prima volta viene spostata dall'allegato 4.1 all'articolo 12, in quanto ad essa fa riferimento il DATEC per la determinazione della media delle emissioni di CO2.
Articolo 12a Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas
D'ora in poi potrà essere detratta una quota delle emissioni di CO2 senza incidenza sul clima solo per la miscela di gas naturale e biogas. L'importo necessario della quota biogena è stabilito direttamente a livello di ordinanza del Consiglio federale e non più per delega dal DATEC come avvenuto finora, soprattutto perché tale valore serve anche per la determinazione dei fattori di riduzione delle emissioni di CO2 conformemente all'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO2. Sulla base delle cifre disponibili provenienti dalla statistica del servizio di clearing dell'ASIG, la quota biogena della miscela di gas naturale e biogas è fissata al 20 per cento.
Articolo 17a: sostituzione della disposizione transitoria relativa all'articolo 12 capoverso 2
L'attuale disposizione transitoria fa riferimento alla procedura relativa alla notifica e all'entrata in vigore delle disposizioni nel 2018. Poiché non può più essere applicata, essa viene sostituita con una nuova. Poiché l'entrata in vigore della presente revisione di ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2020, i valori da utilizzare devono essere resi noti nel 2019 già sulla base dell'ordinanza non ancora entrata in