Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 13 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02),

dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)

2.2 Ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

2.2.1 Rafforzamento della produzione invernale nell'ambito dei contributi agli investimenti per impianti idroelettrici di grandi dimensioni

Il previsto adeguamento dell'OPEn si prefigge di creare, grazie a una maggiore promozione degli impianti di accumulazione, le condizioni favorevoli affinché la produzione di elettricità proveniente dalla forza idrica si sposti dai mesi estivi ai mesi invernali. Ciò consente di ottimizzare il controllo dell'intera produzione di energia elettrica in Svizzera.

Poiché la costruzione di opere di sbarramento è molto costosa, gli impianti di cui viene potenziata la capacità di stoccaggio devono poter ottenere un contributo massimo più elevato. In caso di scarsità di mezzi finanziari, tale impianti devono inoltre ricevere un trattamento preferenziale rispetto alle centrali ad acqua fluente.

2.2.2 Calcolo dei tassi di rimunerazione per impianti idroelettrici e a biomassa in caso di ampliamenti o rinnovamenti successivi

Per evitare che il tasso di rimunerazione, invece di continuare a diminuire, possa di nuovo aumentare in caso di ripetuti ampliamenti o rinnovamenti successivi di impianti idroelettrici o a biomassa partecipanti al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (RIC), viene precisato il metodo di calcolo del tasso di rimunerazione applicabile in tali casi.

2.2.3 Adeguamento dei tassi di rimunerazione RIC e RU per gli impianti fotovoltaici

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, i tassi di rimunerazione RIC e i contributi della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici sono stati verificati e adeguati.

Dal 1° aprile 2020 il tasso RIC per questi impianti sarà ridotto a 9 ct./kWh. Questa riduzione del 10 per cento è da ricondurre a nuove ipotesi relative ai costi di investimento medi relativi a impianti a partire da 100 kW. Si suppone che dal 1° aprile 2020, considerato un importo di 1000 fr./kW, tali costi diminuiranno di 100 franchi rispetto al 1° aprile 2019.

La riduzione della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici annessi o isolati riguarda i contributi legati alla potenza fino a 30 KW, che passano da 340 a 300 franchi. Ciò è dovuto alla dinamica del mercato osservata nel 2018 e nel 2019: ad esempio, nel segmento di mercato fino a 30 kW, si realizzano decisamente molti più impianti rispetto al segmento a partire da 30 kW. La riduzione della rimunerazione per la classe di potenza inferiore è una misura volta a contrastare gli sviluppi in atto e favorire il potenziamento degli impianti di maggiori dimensioni con una potenza a partire da 30 kW, per i quali invece i contributi non subiscono alcuna riduzione. Dal 1° aprile 2020, le rimunerazioni uniche copriranno in media dal 17 fino al 30 per cento dei costi degli impianti. Se nel corso della consultazione relativa alla revisione dell'OPEn dovesse essere riscontrata una diminuzione dei costi per alcuni impianti di determinate dimensioni, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) si riserverà la facoltà di procedere a un ulteriore riduzione delle rimunerazioni uniche.

Inoltre, l'introduzione di un tasso forfettario per il contributo legato alla potenza pari a 300 franchi permette una semplificazione del sistema di rimunerazione e una maggiore competitività tra gli impianti di varie dimensioni. In tal modo, il contributo di promozione sarà un fattore meno importante nella scelta della dimensione dell'impianto rispetto ad altri fattori, come ad esempio il grado di consumo proprio.

Anche le rimunerazioni uniche per gli impianti integrati vengono adeguate a decorrere dal 1° aprile 2020; in media saranno superiori del 10 per cento circa a quelle degli impianti annessi e isolati. Sia il contributo di base che quello legato alla potenza sono ridotti per impianti fino a 30 kW.