Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 13 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02),
dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)
guenza va cancellato anche il numero 2 dell'allegato 5. Se un'impresa che rinuncia alla revisione limitata conformemente all'articolo 727a CO presenta una domanda di rimborso, data la mancanza di un rapporto di revisione si procede a una verifica approfondita dei dati relativi al conto annuale nell'ambito dell'esame della domanda, se necessario con l'ausilio di altri giustificativi e documenti conformemente all'articolo 42 capoverso 4 OEn.
Capoverso 2: per le imprese soggette all'obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta, tale conto rimane alla base del calcolo del plusvalore lordo. D'ora in poi non è più obbligatorio invece l'inoltro della conferma della correttezza del calcolo del plusvalore lordo, in quanto il rapporto dell'organo di revisione da presentare conformemente all'articolo 42 capoverso 2 lettera b è ritenuto sufficiente per la comprensione del calcolo.
Capoverso 3: per quanto concerne il calcolo del plusvalore lordo, il rimando all'allegato 5, il cui contenuto rimane invariato (ex numero 1 allegato 5), resta in vigore e viene spostato al capoverso 3.
Tutti i richiedenti dispongono quindi della stessa base di calcolo: il conto annuale o la chiusura contabile in caso di obbligo di presentazione dei conti in base a una norma contabile riconosciuta conformemente agli articoli 962 e seguenti CO. Poiché questi documenti contengono dati corrispondenti alle circostanze effettive, l'esame delle domande ne risulterà semplificato. Inoltre alcuni richiedenti non hanno più l'onere aggiuntivo di dover inoltrare una conferma. Infine, data la base unitaria per il calcolo del plusvalore lordo, si garantisce la parità di trattamento di tutti i richiedenti.
6.6 Allegato 5 dell'ordinanza sull'energia
D'ora in poi il metodo di calcolo del plusvalore lordo secondo l'attuale numero 1 è l'unico metodo valido per tutti i richiedenti senza eccezioni. Vista l'eliminazione del modulo per il calcolo dell'IVA quale base per la determinazione del plusvalore lordo, l'attuale numero 2 dell'allegato 5, nel quale è prescritto il relativo metodo di calcolo, diventa obsoleto. Pertanto il numero 2 viene abrogato.