Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 13 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02),
dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)
vigore. Il decreto del Consiglio federale concernente la prevista revisione di ordinanza è atteso per la fine di ottobre 2019. Entro la fine di novembre è prevista la pubblicazione nella raccolta ufficiale delle nuove disposizioni di ordinanza. In tale contesto, entro il 30 novembre, saranno resi noti e fissati con ordinanza del Dipartimento i valori da applicare dal 1° gennaio 2020.
Articolo 26 capoverso 2 ordinanza sul CO2: quota biogena della miscela di gas naturale e bio-
gas
Per quanto concerne i fattori di riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli che possono essere alimentati con il gas naturale, finora ci si era basati sulla determinazione della quota biogena della miscela di gas secondo l'ordinanza del DATEC del 23 novembre 2018 concernente le indicazioni dell'etichettaEnergia per le automobili nuove (OEEA; RS 730.011.1). Finora mancava tuttavia un rimando specifico a tale ordinanza. Con la fissazione della quota biogena a livello di ordinanza del Consiglio federale, il nuovo capoverso 2 dell'articolo 26 dell'ordinanza sul CO2 rimanda esplicitamente all'articolo 12a OEEne.
6.2 Allegato 4.1 dell'ordinanza sull'efficienza energetica
L'allegato 4.1 dell'OEEne è stato interamente rielaborato. La struttura dell'allegato è stata modificata: innanzitutto sono disciplinati gli aspetti relativi al consumo di energia, alle emissioni di CO2 e alla classificazione nelle categorie di efficienza energetica. Seguono le prescrizioni specifiche sull'etichettatura nei diversi «campi di applicazione».
Numero 1
La misurazione del consumo di energia è sempre basata sull'articolo 97 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41). Nel nuovo allegato la disposizione concernente l'impiego dei valori provvisori è già integrata nelle disposizioni sul consumo di energia.
Numero 2
La misurazione delle emissioni di CO2 è sempre basata sull'articolo 97 capoverso 5 OETV.
È previsto il riconoscimento della quota biogena delle miscele di carburanti ai fini del calcolo della quota di emissioni di CO2 con incidenza sul clima solo nel caso della miscela di gas naturale e di biogas.
Nell'allegato 4.1 finora mancava un rimando alla norma di delega dell'articolo 12 capoverso 1 lettera c OEEne per quanto concerne la determinazione dei fattori per il calcolo delle emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante e dell'elettricità. L'inserimento di questo rimando nel
punto 2.3 consente una migliore correlazione tra la norma di delega e l'allegato.
Numero 3
Per quanto concerne la classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza, d'ora in poi non si prende più in considerazione il peso a vuoto. L'elemento determinante è il consumo di energia assoluto derivante dall'equivalente benzina per l'energia primaria. Quest'ultimo comprende l'energia per la messa a disposizione del carburante e dell'elettricità.
Numero 4
D'ora in poi chi espone automobili nuove in punti vendita o a esposizioni è tenuto a realizzare l'etichettaEnergia con l'aiuto dello strumento online messo a disposizione dall'UFE. Il contenuto dell'etichettaEnergia viene fortemente ridotto, mentre la sua comprensibilità viene migliorata grazie a una rappresentazione grafica più semplice e chiara. Tuttavia, per quanto concerne gli obblighi di etichettatura, non vi sono novità rispetto alla legislazione vigente.