Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02),
dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)
Le informazioni concernenti le emissioni di CO2 durante la guida continueranno a essere presenti sull'etichetta. Nella rappresentazione delle emissioni di CO2, al posto del valore medio figura l'obiettivo di 95 g/km, mentre la barra viene delimitata dal valore massimo di «>250 g/km».
2.1.2 Modifica del metodo di calcolo per la classificazione nelle categorie di efficienza energetica
Finora, per il calcolo delle categorie di efficienza energetica, oltre all'equivalente benzina per l'energia primaria, si è tenuto conto del peso a vuoto massimo con una ponderazione del 30 per cento. Tale ponderazione era stata introdotta per fare in modo che i veicoli fossero disponibili per tutti gli utilizzi e possibilmente in tutte le categorie di efficienza. Con la modifica dell'etichettaEnergia, questa ponderazione viene a cadere e d'ora in poi si prende in considerazione solo l'equivalente benzina per l'energia primaria. Nel considerare l'energia primaria si garantisce che anche l'energia necessaria per la messa a disposizione del carburante/elettricità venga computata nel calcolo e che non sia rappresentato solamente il consumo durante la guida.
2.1.3 Adeguamenti in merito all'obbligo di etichettatura nella pubblicità;
Finora le prescrizioni concernenti l'obbligo di etichettatura nella pubblicità erano piuttosto ampie. Con la revisione si è deciso di limitarle al consumo di energia, alle emissioni di CO2 e alla categoria di efficienza energetica. La rappresentazione grafica della categoria di efficienza energetica con la scala di freccie ne aumenta la visibilità in pubblicità.
2.1.4 Introduzione di prescrizioni per autofurgoni e trattori a sella leggeri
Parallelamente alle prescrizioni sulle emissioni di CO2 che entreranno in vigore nel 2020, la presente revisione intende disciplinare anche l'etichettatura di autofurgoni e di trattori a sella leggeri, con particolare riferimento ai dati relativi al consumo e alle emissioni di CO2. Si rinuncia all'introduzione di un'etichettaEnergia per questo tipo di veicoli, in quanto essa non sarebbe molto utile allo scopo, vista l'ampia offerta di modelli (struttura, dimensione, volume di carico) e i diversi tipi d'impiego.
2.1.5 Adeguamento della quota biogena della miscela di gas naturale e biogas
Dal 2011 l'etichettaEnergia e le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per automobili ammettono una quota del 10 per cento di biogas nel carburante gassoso. Come si evince dalla statistica del servizio di clearing dell'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG), dal 2011 ogni anno la quota di biogas ha superato il 20 per cento. Pertanto va aumentata anche la quota ammessa e adeguata la base giuridica. Il DATEC verificherà regolarmente la quota di biogas e chiederà se necessario un adeguamento al Consiglio federale. Analogamente all'ordinanza sul CO2, d'ora in poi sarà fatta una distinzione tra emissioni di CO2 con incidenza sul clima e emissioni di CO2 senza incidenza sul clima solo per i veicoli che possono essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas. Finora, per l'indicazione delle emissioni di CO2, tale distinzione poteva essere fatta anche per i veicoli alimentati esclusivamente con miscela di carburante E85. Tuttavia per questo tipo di veicoli non viene più stabilita una quota biogena in quanto, per mancanza di immatricolazioni, essi non hanno rilevanza per il mercato (2016: nessuna immatricolazione; 2017: 1 veicolo immatricolato).