Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 13 pagine
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Art. 10 Formazione, formazione continua ed esercitazioni
L’articolo regola gli obblighi degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico in materia di formazione, formazione continua ed esercitazione del personale.
Commento
La formazione del personale avviene nelle associazioni di categoria (come la SSIGA o l’associazione svizzera dei fontanieri).
È necessaria per lo svolgimento dei compiti speciali legati all’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. Spetta agli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico occuparsi della formazione del proprio personale che deve essere impostata secondo i propri piani in caso di emergenza. I documenti della SSIGA o dell’associazione svizzera dei fontanieri possono fornire uno spunto.
Le autorità e gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico dovranno testare la praticabilità dei propri protocolli e delle misure di prevenzione attraverso esercitazioni che permettano di migliorare costantemente le procedure.
Art. 11 Materiale di riserva e di riparazione
L’articolo descrive quali materiali devono avere a disposizione gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.
Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico possono acquistare il materiale singolarmente o collettivamente. Le grandi città e i grandi esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico possono acquistare il materiale necessario e fornirlo ai Comuni minori in caso di grave penuria. Il Cantone deve trovare e mettere in pratica la soluzione ideale per tutti, di concerto con gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.
Commento
Il tipo e la quantità di materiale di riserva e di riparazione possono essere ricavati dalla raccomandazione W1012 della SSIGA. Il materiale deve essere protetto in modo da non essere danneggiato a sua volta in caso di gravi danni agli impianti. Se un esercente di un impianto di approvvigionamento idrico non è in grado di provvedere autonomamente all’acquisto e alla manutenzione del materiale, è possibile ricorrere a una collaborazione mirata con altri esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico (art. 4). Si possono stipulare contratti di stoccaggio collettivi con i fornitori dei materiali di riserva ed eventualmente dei prodotti di disinfezione, anche coinvolgendo un deposito regionale.
Nel definire i carburanti necessari deve essere chiarito anche il fabbisogno di prodotti di disinfezione. Si dovrà considerare se mettere a disposizione un’adeguata quantità di disinfettanti agli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico che non effettuano la rigenerazione dell’acqua.
Art. 12 Provvedimenti edili, d’esercizio e organizzativi
L’articolo descrive quali provvedimenti edili, d’esercizio e organizzativi devono assumere gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.
Commento
Capoverso 2:
Lettera a: una possibilità economica ed efficiente per rifornire di acqua potabile la popolazione in situazioni di grave penuria consiste nell’istituire punti di erogazione ai quali