Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 13 pagine
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di grave penuria di acqua potabile e che l’intera Svizzera ne sia colpita è estremamente ridotta.
Casi di grave penuria possono verificarsi per diversi motivi, ad esempio:
catastrofi naturali, tempeste, siccità, inondazioni, terremoti, ecc.;
questioni tecniche o interventi umani, come incidenti di trasporto, danni causati da operai
o agricoltori;
sabotaggi, attacchi informatici (si veda l’allegato sulla strategia nazionale per la
protezione della Svizzera contro i cyber-rischi [SNPC]; informativa sul sottosettore critico sull’approvvigionamento idrico);
interruzioni di corrente elettrica (a livello locale, regionale o su vasta scala);
incidenti presso le centrali nucleari;
minacce per la salute pubblica (pandemie);
ecc.
Le interruzioni di corrente elettrica sono un elemento particolarmente pericoloso a cui va prestata speciale attenzione, poiché una lunga e improvvisa interruzione della fornitura di energia elettrica su vasta scala impedirebbe ai Comuni e alle centrali idriche di prestarsi mutuo soccorso.
Un’interruzione di corrente elettrica di più giorni potrebbe causare il crollo della rete di distribuzione presso molti esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico. Le reti di distribuzione possono essere mantenute in funzione solo in due casi: se sono alimentate principalmente dall’acqua di sorgenti senza che siano necessarie pompe oppure se gruppi elettrogeni ne assicurano l’utilizzo. Per questo motivo, è necessario che il consumatore disponga di scorte minime di acqua potabile già dall’inizio della crisi.
Art. 2 Quantità minime
Questo articolo disciplina le quantità di acqua potabile minime che in caso di grave penuria devono essere disponibili per la popolazione, ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo e istituti per disabili, aziende agricole e aziende che producono beni d’importanza vitale. I Comuni designati dai Cantoni garantiscono che in casi di grave penuria le quantità minime di acqua potabile siano disponibili.
Commento
Capoverso 1:
Lettera a: le disposizioni sulle quantità minime presuppongono che in ogni momento il consumatore disponga di una scorta di emergenza di acqua potabile per almeno tre giorni (9 litri di acqua minerale). In situazioni di grave penuria, è compito della popolazione assicurarsi l’approvvigionamento sulla base delle sue riserve di acqua potabile, fino a che l’aiuto del Comune in caso di catastrofe non sarà funzionante. L’UFAE informa periodicamente la popolazione con l’opuscolo «Scorte d’emergenza – per ogni evenienza» sulla necessità di costituire scorte di emergenza. Le organizzazioni comunali per la gestione delle crisi assicurano l’approvvigionamento di emergenza fino a che l’esercente dell’impianto di approvvigionamento idrico non sarà nuovamente in grado di rifornire di acqua potabile la popolazione.
Lettera b: dal quarto giorno di una situazione di grave penuria devono essere garantiti almeno quattro litri al giorno per persona, ossia la quantità di acqua potabile necessaria alla sopravvivenza. Molto probabilmente questi quattro litri al giorno per persona non possono essere distribuiti attraverso la rete di distribuzione, ma è la popolazione stessa a dover recarsi presso captazioni di emergenza.