Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 6 Analisi della qualità dell’acqua potabile
L’articolo definisce la responsabilità dell’accertamento della qualità dell’acqua potabile.
Commento
Le analisi della qualità dell’acqua spettano ai laboratori ufficiali competenti (chimici cantonali). La qualità dell’acqua potabile è definita dalla legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr, RS 817.0).
Sono possibili i seguenti metodi per aumentare la frequenza e la quantità delle analisi: i controlli dell’acqua potabile che si basano su procedure di analisi classiche dovrebbero poter essere intensificati nelle situazioni di grave penuria, soprattutto se è necessario verificare la qualità dell’acqua in merito a un’eventuale contaminazione fecale. In situazioni di emergenza vanno preferiti test più rapidi. Per le analisi in loco è consigliato usare apparecchi di misurazione portatili in grado di rilevare parametri fisici come il pH, la conduttività, la limpidezza e il cloro residuo. Nuovi apparecchi per le analisi microbiologiche nei laboratori (in particolare la citometria a flusso) permettono di trarre conclusioni sull’igiene dell’acqua in pochi minuti o ore.
Sezione 3: Compiti degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico
Questa sezione contiene misure di pianificazione (art. 7‒9), riguardanti il personale (art. 10) e il materiale (art. 11) nonché una lista di altri provvedimenti (art. 12) che gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico devono adottare preventivamente.
Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico sono responsabili della fornitura di acqua potabile in condizioni normali. Se la fornitura idrica non può più essere garantita per cause esterne, l’ordinanza prevede che la popolazione provveda al proprio approvvigionamento fino a che la fornitura di emergenza da parte delle organizzazioni comunali per la gestione delle crisi non sarà nuovamente funzionante. La fornitura di emergenza è mantenuta finché gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico non siano nuovamente in grado di fornire acqua potabile alla popolazione, con eventuali limitazioni e soluzioni provvisorie.
Art. 7 Principi
L’articolo stabilisce che gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico adottino misure per evitare situazioni di grave penuria e collaborino a livello regionale.
Commento
Capoverso 1:
Gli esercenti esaminano quali misure vanno adottate per evitare situazioni di grave penuria. Durante eventuali lavori presso gli impianti è possibile prendere provvedimenti per evitare o superare situazioni di grave penuria.
Le misure possono consistere nel creare delle ridondanze come per esempio una seconda fonte indipendente di approvvigionamento oppure un impianto elettrico di soccorso. Per gli impianti indispensabili valgono condizioni specifiche per quanto riguarda la loro resilienza (cfr. art. 4 cpv. 2). La guida alla protezione di infrastrutture critiche può dimostrarsi un ausilio valido per la verifica e il miglioramento della resilienza (link).