Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 13 pagine
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Capoverso 2:
Nell’inventario digitale dei Cantoni vengono elencati gli impianti designati come indispensabili per l’approvvigionamento di acqua potabile sulla base di una valutazione dei rischi. Il riconoscimento e l’adeguata tutela (in base alla legislazione sulla protezione delle acque) di queste captazioni di importanza strategica rappresentano la base dei piani regionali per l’approvvigionamento idrico. In questo modo viene garantito l’approvvigionamento durante il normale esercizio e allo stesso tempo si aumenta la capacità di affrontare casi di grave penuria. Gli impianti indispensabili funzionano sia durante i periodi di esercizio normali, sia nelle situazioni di grave penuria, quando altri impianti non sono più funzionanti.
Capoverso 3:
I Cantoni designano, in base al loro progetto, i Comuni o gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico che devono garantire la disponibilità di acqua potabile in una determinata zona di approvvigionamento. I Cantoni possono incentivare la collaborazione tra i Comuni e gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico per evitare situazioni di grave penuria, qualora i Comuni non riescano a provvedere autonomamente all’approvvigionamento idrico. Se i Comuni non sono in grado di organizzarsi da soli in caso di crisi, possono associarsi ad altri Comuni o esercenti di impianti di approvvigionamento. È verosimile che gli esercenti che operano nelle vicinanze non abbiano difficoltà a realizzare questa collaborazione, ad esempio ricorrendo a condutture di collegamento. Una simile collaborazione può andare oltre i confini cantonali o addirittura nazionali.
Va fatto notare che il capoverso fa riferimento unicamente a misure per l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. La collaborazione tra Comuni prevista nel capoverso non inficia l’autonomia dei singoli servizi di approvvigionamento al di fuori dei periodi di crisi.
Capoverso 4:
I Cantoni elaborano cartine digitali sulla base dell’inventario e delle mappe conformemente alla legge sulla geoinformazione. L’UFAM stabilisce le disposizioni sulla forma e disponibilità dei dati.
Capoverso 5:
L’inventario e le cartine digitali sono classificate come confidenziali ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni della Confederazione (ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI; RS 510.411).
Art. 5 Depositi e acquisto di materiale
In questo articolo è stabilito quali provvedimenti devono adottare i Cantoni qualora le loro analisi dimostrino che nonostante i loro preparativi non sono in grado di garantire le quantità minime. I Cantoni possono delegare misure ai Comuni o agli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.
Potrebbe convenire di procedere congiuntamente, sotto la guida e il coordinamento dei Cantoni, all’acquisto, all’organizzazione, allo stoccaggio e alla manutenzione del materiale pesante (come unità per il trattamento dell’acqua, gruppi elettrogeni di emergenza, pompe, ecc.). Sarebbe inoltre utile combinare l’utilizzo del materiale previsto per i casi di emergenza con quello necessario al mantenimento del regolare esercizio dei grandi esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.