Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 13 pagine
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Essendo le risorse d’acqua un bene pubblico sotto sovranità cantonale, è il Cantone o il Comune designato dal Cantone a decidere la quantità da fornire agli altri utenti di acqua potabile (ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo e istituti per disabili, aziende che producono beni di importanza vitale nonché aziende agricole, nel caso in cui queste ultime necessitino di acqua potabile).
Ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo e istituti per disabili ricevono almeno quattro litri al giorno per persona, nonché l’acqua potabile necessaria per il loro funzionamento.
Il Cantone o il Comune designato conosce bene gli stabilimenti industriali e le aziende agricole attive sul proprio territorio e può determinare le quantità di acqua potabile di cui necessitano.
Capoverso 2:
I Cantoni, in base alle proprie analisi di rischio, sono liberi di adottare norme più severe in termini di quantità minime, ad esempio 4 o 15 litri per persona dal primo giorno, il che potrebbe essere necessario in caso di interruzioni di corrente elettrica, dal momento che gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico nelle vicinanze non sarebbero in grado di venire in aiuto.
Con il tempo dovrà essere fornita più acqua, ad esempio per l’igiene, per le abitazioni e soprattutto saranno necessari grandi quantità per l’agricoltura, l’industria e l’artigianato. Questi ultimi, come i trasformatori dell’industria alimentare, necessitano dell’acqua per la produzione di beni d’importanza vitale.
Capoverso 3:
Di norma per stabilire la quantità di acqua necessaria in una situazione di grave penuria deve essere fatto riferimento al numero di abitanti. Le località turistiche possono includere nel loro calcolo anche i residenti saltuari. Se non fosse possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento idrico, deve essere disponibile una soluzione per dissetare gli animali da reddito.
Ogni Comune dovrebbe tenere una lista di aziende che dipendono dall’acqua potabile per la produzione di beni d’importanza vitale. Nell’ambito del controllo autonomo i gestori di aziende che producono beni d’importanza vitale dovrebbero essere tenuti a contattare i loro esercenti di impianti di approvvigionamento idrico o il loro Comune. Nella direttiva W12 della Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) viene precisato, quali utenti e allacciamenti siano da tener presente.
Le aziende produttrici di beni d’importanza vitale sono quelle aziende che, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono importanti a livello locale o regionale, come la panetteria locale oppure le aziende di trasformazione del latte.
L’erogazione di acqua utilizzata per spegnere incendi non prelevata dalla rete idrica costituisce un’eccezione e non è soggetta all’ordinanza. Le informazioni e le norme in materia sono contenute nelle legislazioni cantonali.
Dalle risposte ricevute in occasione della consultazione dei Cantoni effettuata tramite i delegati cantonali all’approvvigionamento economico del Paese sono emerse opinioni divergenti circa le prescrizioni sulle quantità minime. La maggior parte dei Cantoni accoglie