Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/35: Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) · 13 pagine
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Capoverso 2:
All’interno di una zona di approvvigionamento idrico delimitata dal Cantone, i Comuni (oppure gli esercenti degli impianti di approvvigionamento) pianificano insieme i preparativi per garantire l’approvvigionamento di acqua in situazioni di grave penuria. L’idea è che in questo modo specialmente i piccoli Comuni trovino una soluzione ottimale e poco costosa. La cooperazione può svolgersi anche nel quadro di una pianificazione regionale per l’approvvigionamento idrico a livello cantonale.
La cooperazione degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico può estendersi fin oltre le frontiere cantonali se è ritenuta necessaria o adeguata ad affrontare una situazione di grave penuria.
Art. 8 Piano per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile
L’articolo elenca le misure preparatorie a cui sono tenuti gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico. Questo piano è classificato come confidenziale e deve essere approvato dai Cantoni.
Commento
Le misure citate nell’articolo 8 rappresentano principi generali o misure sovraordinate.
Capoverso 1:
Lettera a: per bilanciamento si intende l’analisi del fabbisogno attuale e futuro, nonché le risorse utilizzate o di cui è prevista l’utilizzazione. Ciò permette di sapere quali captazioni sono indispensabili per l’approvvigionamento attuale e quindi quali captazioni potrebbero comportare situazioni di grave penuria in caso di guasto.
Lettera b: gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico devono verificare che i propri stabilimenti siano in grado di affrontare pericoli reali, che potrebbero essere causati da una situazione di grave penuria, e definire in un piano i punti deboli e i provvedimenti previsti nel caso di una situazione di grave penuria.
I preparativi in vista di una situazione di grave penuria possono avvenire mediante basi di pianificazione. La creazione di un piano dell’approvvigionamento idrico permette di rafforzare con un’azione mirata la rete idrica e riduce sensibilmente il rischio di situazioni di grave penuria.
Sulla base di un’analisi dei rischi è possibile delineare diversi scenari di possibili danni agli impianti di approvvigionamento che costituiranno la base per l’ulteriore pianificazione e tutte le misure previste negli articoli da 8 a 12. Gli esercenti degli impianti conducono le analisi dei rischi che vengono poi consolidate dai Cantoni, i quali possono così ottenere una visione d’insieme.
Lettere c e d: in seguito bisognerà stabilire il tipo e l’entità dei provvedimenti così come la cronologia della loro esecuzione. La pianificazione dovrà contenere anche informazioni su:
misure di manutenzione degli impianti; provvedimenti edili, d’esercizio e organizzativi
necessari (art. 12);
il tipo e la quantità di carburanti e materie ausiliarie necessarie, del materiale per le
riparazioni e la loro conservazione;
i costi previsti dei provvedimenti.