Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 24 pagine

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Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza

AG, AI, BL, GL, GR, LU, SG, SO, TG e CCCC chiedono di disciplinare in questo articolo l’età dei partner o di altre persone incluse nel calcolo delle PC determinante per il dispendio della sostanza consentito. In particolare occorre stabilire se una riduzione della sostanza possa essere considerata o meno, in funzione del tipo e del valore. L’ordinanza deve inoltre definire a quali condizioni una spesa è da considerare destinata a preservare oppure ad aumentare il valore di un immobile.

BE osserva che per la determinazione dell’importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza secondo l’articolo 17d capoverso 3 lettera b numero 1 le spese non sono considerate riduzioni della sostanza se «destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l’usufrutto». La formulazione scelta lascerebbe intendere che questa disposizione si debba applicare senza eccezione anche nel caso di usufrutto. Secondo il Cantone, però, l’aspetto determinante è se nel caso concreto le spese per la preservazione del valore dell’immobile siano a carico del relativo proprietario o dell’usufruttuario. Nel caso degli usufruttuari beneficiari di PC, le riduzioni della sostanza dovute a spese destinate a preservare il valore di immobili devono poter essere computate solo se i primi sono in grado di comprovare l’obbligo di preservare il valore in questione. Manca inoltre una precisazione sulla natura delle spese che sono considerate tali da preservare il valore di un immobile.

BL ritiene che un’interpretazione troppo ampia dei validi motivi comporterebbe un doppio computo, poiché si presumerebbe che i primi 10 000 franchi possano essere sperperati praticamente senza motivo. Per questa ragione dall’elenco proposto andrebbero stralciate le spese per il normale sostentamento e le spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa.

JU, NW, VD e VS chiedono di inserire nelle direttive sulle PC precisazioni riguardanti i validi motivi e la relativa definizione. TI disapprova la disposizione nella forma proposta, poiché comporterebbe la necessità di effettuare tutta una serie di controlli onerosi, e chiede una semplificazione che ne faciliti l’applicazione.

PSS, PSS60+, AGILE.CH, AvenirSocial, Avenir50plus, AVIVO, Coraasp, CURA-

VIVA, FPS, Inclusion Handicap, INSOS, Pro Senectute, Procap, USDCR, USC,

SBS-FSA, USS, SGB-FSS, CSA, UCS, ASA, FARES e VASK respingono la scelta di un elenco esaustivo. Occorrerebbe invece lasciare spazio alla giurisprudenza per la definizione di eventuali altri validi motivi (naturalmente ai sensi della legislazione). Le PC non devono ritrovarsi nella logica di richiesta dell’aiuto sociale. Al numero 3 bisognerebbe utilizzare l’espressione «spese legate a malattia e invalidità», mentre al numero 5 andrebbe aggiunta la formazione continua professionale. I partecipanti in questione chiedono anche che il «normale sostentamento» sia fissato a un livello nettamente più generoso rispetto al «minimo vitale sociale» garantito dalle PC.

Secondo Pro Senectute, bisogna tenere conto anche della riduzione del grado d’occupazione in caso di cura e assistenza ai familiari nonché dell’eventuale esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione. PMSR ritiene che tra i possibili motivi di un dispendio eccessivo della sostanza occorra inserire anche l’incapacità di discerni-

mento. PSS60+, AGILE.CH, AvenirSocial, AVIVO, PMSS, Procap, USDCR, USS,

CSA, VASK e FARES chiedono di aggiungere un ulteriore numero dal tenore seguente: «spese inattese che garantiscono il normale sostentamento dell’assicurato nel quadro del fabbisogno vitale durante la riscossione di prestazioni complementari.».