Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 24 pagine

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alle prestazioni «sia verosimilmente comprovato». Inoltre, occorrerebbe sapere per quanto tempo potrebbero essere versate PC a titolo provvisorio e se gli organi esecutivi avrebbero modo di recuperarle nell’ipotesi in cui per finire il diritto non fosse riconosciuto alla persona interessata.

GE, NW, TG, VD e VS ritengono che il versamento di anticipi non sia giustificato nei casi in cui sono già stati accordati anticipi, in particolare dall’aiuto sociale. Infatti, dato che l’importo delle PC è superiore a quello delle prestazioni dell’aiuto sociale, l’assicurato avrebbe in linea di principio diritto a un versamento complementare. Inoltre, secondo VS il versamento di anticipi non motiverebbe necessariamente l’assicurato ad attivarsi per fornire i giustificativi richiesti.

GE aggiunge che la disposizione in questione rende il versamento di anticipi un obbligo invece di una possibilità come previsto nella LPGA, il che parrebbe contravvenire al diritto federale superiore e potrebbe dar luogo a controversie. Ritiene inoltre utile che l’ordinanza menzioni le conseguenze del mancato rispetto del termine di 90 giorni per colpa del richiedente di prestazioni, vale a dire la perdita del diritto alle prestazioni con effetto retroattivo.

Per altro, VS indica che la pressione temporale esercitata sugli organi esecutivi delle PC può accrescere il rischio di errori o indurre a rinunciare a un’analisi completa della domanda in esame.

COSAS e UCS accolgono favorevolmente le nuove disposizioni concernenti la durata di trattamento delle domande di assistenza e gli anticipi di prestazioni, che permetterebbero in parte di evitare di ricorrere alle prestazioni dell’aiuto sociale.

Secondo CURAVIVA e senesuisse, il termine di 90 giorni è troppo lungo: con il tempo aumenta infatti in modo considerevole il rischio che i richiedenti debbano ricorrere all’aiuto sociale. 60 giorni rappresenterebbero un termine assolutamente ragionevole per il trattamento di una domanda.

Art. 21a Arrotondamento degli importi versati

Secondo JU e VS, il versamento mensile di PC dell’importo di 1 o 2 franchi genererebbe costi di transazione sproporzionati rispetto agli importi irrisori pagati. Inoltre, bonifici di questo tipo sarebbero dannosi in termini d’immagine e di comunicazione. Occorre dunque mantenere l’attuale limite di una PC in contanti di almeno 10 franchi. Anche PMSR rifiuta la soppressione dell’arrotondamento a 10 franchi, che avrebbe il solo effetto di impoverire un po’ di più una fascia vulnerabile della popolazione.

Art. 21c Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale Secondo AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SH, SZ, TI e

CCCC, il pagamento della PC per il soggiorno in istituto deve essere accompagnato dagli obblighi di collaborazione, informazione e rimborso. L’articolo 21c deve inoltre essere imperativamente semplificato, in modo tale che, dedotti i premi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’intero importo della PC residua possa essere utilizzato per il pagamento delle spese di soggiorno in istituto cedute. JU ritiene necessaria una disposizione transitoria che permetta di rinviare l’applicazione del disciplinamento proposto in attesa di trovare soluzioni tecniche efficaci. BE e VD chiedono che in questa disposizione vengano definite condizioni in base alle quali gli organi