Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 4 Redditi computabili
SG, CCCC e UDC accolgono favorevolmente l’abolizione del trattamento privilegiato delle coppie sposate in cui soltanto uno dei coniugi vive in istituto.
Pro Senectute raccomanda di fissare un periodo transitorio di sei mesi per l’aumento del consumo della sostanza, in modo che le persone interessate possano adeguarsi alla nuova situazione (ricovero in istituto di uno dei due coniugi).
Secondo JU, la terminologia adottata al capoverso 4 lettera a non è conforme a quella della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal): sarebbe più corretto parlare di «partecipazioni» piuttosto che di «prestazioni».
CURAVIVA e senesuisse respingono la modifica. La regolamentazione vigente, che favorisce le coppie in cui uno dei coniugi vive in istituto o in un ospedale, era stata introdotta al fine di permettere all’altro coniuge di restare a casa e di non essere costretto a vendere la propria abitazione. Non si capisce come si possa semplicemente sopprimere questa regolamentazione giustificata, senza alcuna necessità.
Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione
NE propone d’introdurre una precisazione supplementare al capoverso 2, secondo cui per determinare il valore locativo ci si deve basare sul reddito effettivamente conseguibile con la locazione dell’immobile, ossia su una pigione a prezzo di mercato.
BE chiede una precisazione della disposizione: se una persona rinuncia a un usufrutto, per determinare il valore annuo ci si deve basare sul valore locativo. Nella prassi, però, spesso un usufrutto comprende anche un reddito da locazione e dunque la rinuncia a esso può essere superiore al valore locativo.
USC e USDCR fanno notare che nell’ambito della determinazione di una rinuncia va tenuto conto delle disposizioni particolari del diritto fondiario rurale.
Art. 16a cpv. 3 Forfait per spese accessorie LU, TI, PSS, AGILE.CH, AVIVO, Coraasp, FPS, PMSS, Procap, Pro Infirmis, Pro
Senectute, USDCR, SBS-FSA, USS, SGB-FSS, ASI, UCS e VASK accolgono favorevolmente l’adeguamento e chiedono inoltre che in futuro il forfait per spese accessorie sia riesaminato periodicamente (p. es. a cadenza biennale, in analogia con le rendite AVS/AI e la copertura del fabbisogno vitale) e, se del caso, adeguato mediante d’ordinanza.
Pur considerando certamente giustificato un aumento, PLR e Centre patronal ritengono che l’importo proposto sia però troppo elevato.
Art. 16d Premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie AG, AI, BE, BS, GE, NW, OW, TG, TI, UR, VD, VS, Curafutura, CDS, santésuisse
e UCS approvano la precisazione nell’ordinanza della definizione di «premio effettivo», ma criticano il fatto che nonostante questa precisazione non sia ancora chiaro come vadano trattati eventuali ribassi (p. es. sconti o riduzioni dei premi da parte del datore di lavoro) e la ridistribuzione della tassa sul CO2.