Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 24 pagine
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processi di lavoro all’interno degli organi esecutivi. BE, GR e VS chiedono espressamente che l’entrata in vigore della riforma sia rinviata al 1° gennaio 2022. La medesima domanda è stata formulata da Santésuisse e dal groupe de pilotage ED-RP. FR e ZH sottolineano che il termine del 1° gennaio 2021 può essere mantenuto solo a condizione che le modifiche dell’ordinanza e delle direttive sulle PC siano disponibili entro dicembre 2019 o gennaio 2020. Al contrario, PSS, PSS60+, AGILE.CH, ASA, ASI, Avenir50plus, Coraasp, CSA, FARES, FPS, PMSS, Pro Senectute, Procap, SBS-FSA, USDCR, USS, UCS e VASK chiedono di anticipare l’entrata in vigore delle disposizioni sulle pigioni al 1° gennaio 2020, poiché questo adeguamento dei relativi importi non può più attendere.
3. Risultati in dettaglio
Art. 1 Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all’estero senza un valido motivo
L’articolo 1 capoverso 1 prevede che le PC siano sospese retroattivamente dall’inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all’estero. JU e VS ritengono preferibile un’interruzione dalla fine del mese, dato che un’interruzione retroattiva dall’inizio del mese comporterebbe un onere amministrativo supplementare non indifferente in termini di richieste di rimborso o di decisioni di compensazione. Per JU, NE, NW, SG, TI, VD, VS e CCCC, inoltre, dovrebbe essere esplicitamente menzionato il trattamento dei casi di soggiorno all’estero ininterrotto per oltre tre mesi sull’arco di due anni civili. Secondo LU, nel caso delle persone che soggiornano all’estero per oltre sei mesi senza un valido motivo, il versamento delle PC non deve poter riprendere e non deve sussistere il diritto alle PC per l’anno in questione.
Art. 1a Soggiorni all’estero per un valido motivo AG, AI, AR, BS, GE, GL, GR, JU LU, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, VS e CCCC chiedono
di stralciare il capoverso 4, considerati la difficoltà dell’accertamento dei fatti all’estero e il potenziale di abusi. Se la disposizione fosse mantenuta, ritenendo che un soggiorno all’estero per un valido motivo sia troppo lungo, chiedono di ridurre la durata massima a sei mesi, anche in caso di validi motivi. Osservano inoltre che la cura di parenti non dovrebbe figurare nell’elenco dei motivi considerati validi, poiché è praticamente impossibile per gli organi esecutivi accertare la veridicità di questo motivo. Secondo UR, gli odierni mezzi di comunicazione permettono di organizzare le cure in modo semplice e rapido anche all’estero, senza bisogno di recarsi sul posto. Oltretutto, una situazione tale da recarsi all’estero con le PC equivale per VS a un’esportazione delle PC. BE e GE ritengono che se il motivo della cura di parenti fosse mantenuto, andrebbero precisati i criteri di ammissione e i giustificativi che gli organi esecutivi dovranno richiedere. Per SG e CCCC il termine «cura» dovrebbe essere definito in modo più chiaro. L’AIHK propone di considerare sotto in questo articolo solo i casi in cui la cura non può essere assunta da familiari più vicini o per lo meno alla stessa distanza. Per quanto concerne il motivo di una malattia o un infortunio che rende impossibile il rientro in Svizzera, GE osserva che nella maggior parte delle situazioni un rientro in Svizzera può essere organizzato entro un termine inferiore a 12 mesi.