Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 24 pagine
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esecutivi delle PC possano fare un’eccezione al pagamento diretto della PC annua a un istituto o un ospedale. Secondo NE, questa disposizione produrrebbe un enorme onere amministrativo. Infatti, in caso di restituzione della prestazione, gli organi esecutivi dovrebbero trattare con tre parti. VS ritiene che bisognerebbe rinunciare a questa disposizione, poiché è praticamente impossibile gestire la suddivisione del versamento della PC ai diversi destinatari.
CURAVIVA e senesuisse propongono di completare l’articolo con una lettera supplementare sul versamento diretto della partecipazione del paziente agli istituti di cura. Le persone che vivono in istituto o il loro rappresentante legale dovrebbero poter concordare con gli istituti che il versamento dell’importo per le spese personali possa essere effettuato direttamente agli istituti.
Art. 22 cpv. 5 Pagamento di arretrati
BS è contrario all’abrogazione dell’articolo 22 capoverso 5, al fine di mantenere la possibilità di compensazione e quindi di evitare la doppia concessione di riduzioni di premio. In tal senso, secondo LU bisognerebbe precisare in questa disposizione che invece di essere computate quale reddito le riduzioni di premio potrebbero anche essere usate a fini di compensazione. Si tratterebbe di una procedura più favorevole al cliente e comporterebbe un onere amministrativo nettamente minore sia per gli assicuratorimalattie che per gli organi esecutivi. La soluzione prevista, invece, non è attuabile nemmeno da un punto di vista tecnico.
Art. 26 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione AG, AI, AR, BL, GE, GL, JU, NE, NW, SO, SZ, VD, VS, ZH, CCCC, COSAS e UCS
osservano che il sistema considerato non tiene conto della realtà delle pigioni nei Cantoni urbani. Quale base bisognerebbe utilizzare le statistiche delle pigioni piuttosto che la tipologia dei Comuni e quella delle città. Secondo NE, la nuova ripartizione proposta dal DFI aggrava ulteriormente il divario tra la classificazione e la realtà del mercato dell’alloggio cantonale, provocando vere e proprie aberrazioni, che nemmeno la possibilità di variazioni a livello locale offerta dalla nuova legislazione è in grado di correggere.
GE, Inclusion Handicap, Procap, SGB-FSS e SBS-FSA chiedono di aggiungere
all’articolo 26 un ulteriore capoverso 1a dal tenore seguente: «Il Consiglio federale attribuisce alla regione 1 altri Comuni il cui livello delle pigioni è paragonabile a quello dei cinque grandi centri di cui al capoverso 1.». Pro Senectute propone di attribuire i Comuni delle regioni 2 e 3 alla categoria superiore successiva, se la pigione media del Comune è superiore di oltre il 20 per cento all’importo massimo per la pigione della regione in questione.
Il PLR precisa che gli importi massimi riconosciuti per la pigione sono più elevati nella regione 2 (Comuni urbani e intermedi) che nella regione 3 (Comuni rurali). Il trasferimento di diversi Comuni dalla regione 3 alla regione 2, previsto dalla modifica di ordinanza proposta, genererebbe quindi necessariamente un rialzo dei costi. Il Consiglio federale non fornisce però una stima del volume di questi costi supplementari. Centre patronal osserva che è un errore voler aumentare in modo eccessivo le pigioni riconosciute, considerato che attualmente si assiste a una stagnazione delle pigioni e a