Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 24 pagine

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Al contrario, PSS, AGILE.CH2, Inclusion Handicap3, SGB-FSS, SBS-FSA e VASK

approvano il riconoscimento dei familiari assistenti permesso da questa disposizione e ritengono che la regolamentazione andrebbe estesa anche ai concubini. L’UCS propone di aggiungere nell’articolo il rimando all’articolo 29septies della legge del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dato che secondo il rapporto esplicativo le cerchie di persone menzionate nei due articoli corrispondono.

Per il PSS esistono formazioni per le quali è raccomandato un soggiorno all’estero, in particolare nella prospettiva di migliorare le possibilità d’inserimento nel mercato del lavoro. Inoltre, in considerazione della crescente mobilità e degli obiettivi perseguiti dalla strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni, non è opportuno limitare la deroga ai soggiorni «indispensabili». Questo parere è con-

diviso da AGILE.CH, Avenir50plus, INSOS, PMSS, Pro Infirmis, Procap, SGB-FSS, USDCR, USS4 e VASK.

PMSR crede che la definizione della malattia sarà interpretata in modo restrittivo quale impossibilità fisica di viaggiare e propone di aggiungere esplicitamente l’incapacità di discernimento. BL ritiene che la necessità di ricorrere a prestazioni mediche particolari, non offerte in Svizzera, costituisca un valido motivo per un soggiorno all’estero.

SG e CCCC propongono di prevedere che, quando sussistono validi motivi, il termine di 90 giorni venga prolungato di altri 90 giorni.

SG, TG, TI, VS e CCCC ritengono che vi sia un’incoerenza per quanto concerne la ripresa del versamento delle PC tra l’articolo 1 (dal mese seguente il rientro) e l’articolo 1a (dal mese del rientro). A scanso di equivoci sarebbe opportuno provvedere a un’uniformazione («mese seguente» o «mese corrente»). Per quanto riguarda le formulazioni, GE precisa inoltre che l’articolo 1a capoverso 1 fa riferimento a un soggiorno di oltre un anno, il che non corrisponde a «un anno al massimo» secondo il tenore del nuovo articolo 4 capoverso 4 LPC.

Art. 1b Interruzione del termine d’attesa

TG e CCCC chiedono di fissare il limite per l’interruzione del termine d’attesa a 180 giorni.

Secondo NE, le prescrizioni più severe relative al termine d’attesa provocherebbero un trasferimento di oneri all’aiuto sociale. Per VS è importante precisare se, in caso d’interruzione del termine d’attesa per uno dei motivi menzionati, tale termine riparta da zero oppure se la ripresa debba tenere conto della durata già compiuta prima dell’interruzione.

La CCCC fa notare che, mentre nel caso dell’articolo 1a il soggiorno all’estero è considerato ininterrotto solo dopo un anno, negli altri casi bisogna concludere a contrario che il termine d’attesa s’interrompe subito. L’articolo 1b dovrebbe dunque menzionare esplicitamente se anche in questo caso valga la regola dei tre mesi («termine d’attesa per l’interruzione del termine d’attesa»). In linea con la prassi finora vigente, «ininterrotto» significa che il termine d’attesa ricomincia da capo. Per il resto si rimanda alle

2 Graap aderisce alle osservazioni e ai commenti di AGILE.CH, che riprende integralmente, così come i suoi argomenti e le sue proposte di modifica. 3 Pro Infirmis, PMSS e insieme sostengono tutti i commenti e le richieste di Inclusion Handicap in merito alle modifiche di ordinanza proposte.

4 AvenirSocial concorda pienamente con il parere dell’USS.