Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/45: Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 24 pagine

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Curafutura propone di aggiungere che la richiesta di restituzione sia presentata dall’ufficio che ha emanato la decisione. Secondo Pro Senectute, in caso di circostanze particolari nel mercato dell’alloggio, il termine di un anno dovrebbe poter essere prolungato di un altro anno.

Onde evitare opposizioni, l’UCS ritiene opportuno stabilire che prima di emanare una decisione di restituzione va determinato l’importo dell’eredità. A tal fine deve essere presa in considerazione l’eredità al momento del decesso. Per scongiurare disincentivi, raccomanda di considerare per la determinazione dell’importo dell’eredità anche la sostanza donata negli ultimi (cinque) anni prima del decesso.

Art. 42e Aliquota massima di riduzione Art. 42f Procedura

UR chiede di precisare nell’ordinanza cosa s’intende per «ripetute violazioni di prescrizioni». Sebbene sia infatti chiaro che la ripetizione degli stessi errori da parte di un organo esecutivo è inammissibile, sarebbe sproporzionato minacciare una riduzione dei sussidi federali già in caso di ripetizione di singoli errori non rilevanti per il sistema.

Secondo VS, sarebbe stato auspicabile indicare esplicitamente che il carattere «ripetuto» delle violazioni è stato constatato e attestato nell’ambito delle comunicazioni al registro delle PC, considerato che questo strumento di gestione e di confronto intercantonale permette di attestare, cifre alla mano, violazioni come quelle menzionate nella disposizione in questione.

In merito ai due articoli in esame, BS, FR, JU, LU e NE osservano che sarebbe stato auspicabile rivalutare gli importi forfettari per singolo caso (art. 42a OPC-AVS/AI). Ritengono scorretto che la Confederazione preveda unilateralmente di ridurre i sussidi senza prima aver partecipato all’onere supplementare generato dalla stessa legislazione federale.

Art. 54a cpv. 5bis Coordinamento con la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie

Secondo FR, GE JU, SH e TG, non è possibile conoscere l’integralità dei premi per l’assicurazione malattie dell’anno successivo entro il 5 dicembre, tenuto conto degli eventuali cambiamenti di assicuratore-malattie o del passaggio a un altro modello di assicurazione o a un’altra franchigia a partire dall’anno successivo.

AI, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SO e CCCC chiedono che sia stabilita una regolamentazione chiara riguardo alla notifica tempestiva dei premi effettivi da parte delle casse malati, altrimenti l’esecuzione potrebbe subire notevoli ritardi a causa di diverse mutazioni. FR, NE e SZ esigono che le casse malati notifichino per tempo ed elettronicamente i premi per l’assicurazione malattie riconosciuti. TI e VS sottolineano che l’attuazione dell’articolo in questione sarebbe particolarmente difficile, considerato che la sua osservazione presuppone la trasmissione degli importi dei premi previsti per l’anno seguente entro la metà di dicembre.

Invece di un termine di notifica, CDS, AG, AI, BE, BL, BS, GE, NW, SH, TG, VD, ZG, Curafutura e santésuisse propongono di stabilire nell’ordinanza che siano i Cantoni a dover richiedere agli assicuratori-malattie di inviare loro le informazioni. Per SG e