Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Eque opportunità per la prima infanzia» · 16 pagine

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6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale

L’articolo proposto rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.): la Confederazione non assume infatti alcun compito attualmente svolto dai Cantoni. Il progetto si limita a riconoscere ai Cantoni la possibilità di far capo al finanziamento iniziale previsto dalla Confederazione a favore dei programmi cantonali. I Cantoni sono tuttavia liberi di decidere se avvalersi o no di tale facoltà.

È rispettato anche il principio di equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 Cost.): la Confederazione partecipa al finanziamento dei programmi cantonali e stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione degli aiuti finanziari. È in tal modo rispettata la concordanza tra finanziatori e decisori prescritta dal principio di equivalenza fiscale.

6.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

Nei limiti della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione, la Confederazione persegue lo sviluppo e l’armonizzazione delle misure federali e cantonali nel settore della prima infanzia. Gli aiuti finanziari della Confederazione, consistenti in un finanziamento iniziale mirante a dare un impulso al settore, costituiscono uno strumento collaudato per il raggiungimento di tali obiettivi.

A seguito di una richiesta di sostegno presentata dal Cantone, la Confederazione (UFAS) e il Cantone in questione intavolano negoziati finalizzati alla conclusione di un contratto che definisca gli obiettivi del programma, la partecipazione finanziaria della Confederazione e altri aspetti.

Poiché rappresentano un finanziamento iniziale, gli aiuti finanziari sono limitati nel tempo. La durata di dieci anni prevista consente a tutti i Cantoni di farvi capo qualora lo desiderino.

6.7 Delega di competenze legislative

Come l’articolo 26 LPAG, anche il nuovo articolo 11a LPAG si limita a stabilire il principio del finanziamento federale. Le condizioni cui è subordinata la concessione degli aiuti finanziari, la procedura relativa alla presentazione delle relative domande, l’esame delle stesse da parte dell’UFAS e i contenuti degli accordi saranno disciplinati dall’OPAG.

6.8 Protezione dei dati

Non sono previsti né il trattamento di dati personali né misure che abbiano un impatto sulla protezione dei dati.