Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Eque opportunità per la prima infanzia» · 16 pagine

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3.3 Argomenti della minoranza

Una minoranza ha proposto di non entrare in materia. È in particolare dell’avviso che non sia opportuno prevedere un finanziamento supplementare per i programmi cantonali, giacché il sostegno finanziario si traduce di norma in un’indesiderata erosione delle competenze cantonali. La competenza principale in materia di FEAPI appartiene tuttavia a Cantoni e Comuni.

La minoranza ha inoltre ritenuto che l’analisi condotta della Commissione non abbia permesso né di determinare come sarebbero stati concretamente impiegati i fondi supplementari, né di dimostrare l’utilità del finanziamento iniziale proposto dalla maggioranza. Tenuto conto dell’evoluzione positiva riscontrata negli ultimi anni a livello cantonale e comunale, non è possibile stabilire con certezza quali siano le misure che la Confederazione sarà tenuta a finanziare.

La minoranza è dell’avviso che molti Comuni e i Cantoni dispongano già di offerte di sostegno alla prima infanzia conformi alle esigenze. Ne sono la prova in particolare offerte come la ginnastica genitore-bambino, i corsi di lingua genitore-bambino, le strutture di custodia diurna, i parchi giochi pubblici, i gruppi di gioco, i servizi di consulenza destinati ai genitori e l’assistenza da parte di levatrici. La minoranza è perciò contraria all’erogazione di aiuti finanziari supplementari da parte della Confederazione.

4 Commento alle singole disposizioni

4.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Art. 11a Aiuti finanziari per programmi cantonali di sviluppo della

politica della prima infanzia

L’articolo proposto ricalca i contenuti del vigente articolo 26 LPAG. La sua attuazione avverrà dunque secondo modalità analoghe a quelle previste per l’articolo 26 LPAG.

Cpv. 1

In deroga all’articolo 4, che definisce i gruppi destinatari, la Confederazione può concedere al massimo a quattro Cantoni all’anno aiuti finanziari una tantum della durata di tre anni per i programmi concernenti la politica della prima infanzia. Gli aiuti finanziari in questione sono finalizzati a sviluppare concettualmente la politica cantonale della prima infanzia e a colmarne eventuali lacune. Spetterà comunque unicamente al Cantone decidere se intende o no far capo al sostegno finanziario della Confederazione.

Secondo il tenore del nuovo articolo, il sostegno federale può essere accordato a programmi cantonali. Si puntualizza in tal modo che l’articolo 11a LPAG non permette di finanziare singoli progetti, bensì una pluralità di misure o un pacchetto di misure che si iscrivono in una strategia determinata, che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche locali come pure delle necessità di sviluppo del Cantone in questione.