Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Eque opportunità per la prima infanzia» · 16 pagine

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politica dell’infanzia e della gioventù in Svizzera. Con il presente progetto si propone di accordare un credito supplementare pari a 8,45 milioni di franchi. A giudizio della Commissione, grazie a tale misura, contraddistinta da un ottimo rapporto costibenefici, è possibile iscrivere il sostegno alla prima infanzia in Svizzera in un contesto più stabile.

3.2 Alternative esaminate

La Commissione ha esaminato altre due opzioni volte a consolidare stabilmente le offerte di FEAPI in Svizzera: queste si sono tuttavia rivelate poco idonee sotto il profilo finanziario e strutturale.

Riallacciandosi a quanto concretamente proposto dall’iniziativa parlamentare Aebischer, la Commissione ha dapprima vagliato l’opportunità di ampliare, allargandola ai bambini da 0 a 4 anni, la cerchia dei gruppi destinatari degli aiuti finanziari previsti per le attività extrascolastiche dell’infanzia e della gioventù. A seguito di un esame approfondito, è tuttavia emerso che tale ampliamento avrebbe permesso alla Confederazione di promuovere soltanto taluni settori della FEAPI. Poiché gli aiuti finanziari di cui agli articoli 7 segg. LPAG concernono infatti unicamente i fanciulli e i giovani, ne sono ad esempio escluse le offerte riguardanti i genitori15. Le attività svolte su scala locale, e quindi anche quelle cantonali e comunali, potrebbero inoltre essere finanziate soltanto nell’ambito di progetti innovativi di importanza nazionale. Poiché il credito annuo di 10 milioni di franchi circa stanziato dal Parlamento per tali aiuti finanziari viene regolarmente erogato per intero, l’ampliamento dei gruppi destinatari andrebbe inoltre a scapito delle istituzioni (circa un centinaio) che hanno sinora beneficiato degli aiuti, giacché questi si ridurrebbero di conseguenza. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che tale opzione non permetta di raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa parlamentare.

La Commissione ha successivamente esaminato se gli obiettivi dell’iniziativa potessero essere raggiunti dando la priorità alla prima infanzia nell’ambito delle misure volte a promuovere la collaborazione e lo sviluppo delle competenze adottate dall’UFAS nel settore della politica dell’infanzia e della gioventù conformemente agli articoli 18–21 LPAG. Tale opzione avrebbe ulteriormente incentivato lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli specialisti operanti nel settore della prima infanzia, la condivisione sistematica di metodi di lavoro collaudati, il coordinamento mirato delle misure federali e la promozione delle competenze specialistiche nel settore del sostegno alla prima infanzia. La Commissione ha tuttavia ritenuto che una modifica delle priorità avrebbe prodotto un effetto indesiderato, in quanto avrebbe ridimensionato l’importanza degli altri settori della politica dell’infanzia e della gioventù. La Commissione ha pertanto deciso di scartare tale opzione.

15 A seguito di tale ampliamento, la Confederazione avrebbe la possibilità di accordare aiuti finanziari a soggetti operanti sull’insieme del territorio nazionale o in una determinata regione linguistica nel settore del sostegno alla prima infanzia, per la gestione delle loro strutture, per lo svolgimento regolare di attività nonché per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano funzioni a titolo volontario. La Confederazione potrebbe inoltre sostenere finanziariamente progetti privati che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani e progetti innovativi proposti da privati o da Comuni e Cantoni destinati ai bambini sin dalla nascita.