Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Eque opportunità per la prima infanzia» · 16 pagine

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positive per l’economia, in quanto le offerte di sostegno alla prima infanzia hanno il pregio di sgravare i settori della socialità, della sanità e dell’educazione18.

5.4 Ripercussioni sulla società

La FEAPI sostiene lo sviluppo sociale, emotivo, cognitivo, fisico e psichico dei bambini, favorendone la trasformazione in persone che siano in grado di assumere in modo autonomo ruoli di responsabilità sociale19. I genitori svolgono un ruolo cruciale per lo sviluppo del bambino nella prima infanzia. Spesso le famiglie socialmente svantaggiate non dispongono tuttavia delle risorse necessarie per sostenere adeguatamente i figli. Questo problema riguarda in particolare l’istruzione, le competenze educative, linguistiche e medico-sanitarie, le reti sociali e la presenza di una situazione stabile per quanto concerne lavoro e alloggio. Chi proviene da una famiglia socialmente svantaggiata è pertanto maggiormente a rischio di povertà nell’età adulta. Le offerte di sostegno alla prima infanzia hanno dimostrato di essere uno strumento particolarmente idoneo a promuovere le pari opportunità dei bambini in Svizzera20.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 67 capoverso 2 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza di sostenere, a complemento delle misure cantonali, l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti21. Si tratta di una competenza parallela e sussidiaria della Confederazione.

Il progetto concreta inoltre il diritto dei fanciulli e degli adolescenti a una particolare protezione del loro sviluppo (art. 11 cpv. 1 Cost.). Ciò vale anche per l’obiettivo sociale di cui all’articolo 41 capoverso 1 lettera g Cost., che invita il legislatore a provvedere affinché i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è in linea con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Più in particolare costituisce, ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione del 20 novembre

18 Consiglio federale (2018) (cfr. nota 2) e Commissione svizzera per l’UNESCO (2019) (cfr. nota 11).

19 Wustmann Seiler, C. & Simoni, H. (2012) (cfr. nota 8).

20 Consiglio federale (2018) (cfr. nota 2).

21 L’aggettivo «extrascolastico» sta a indicare che le attività «hanno luogo, anche a livello temporale, al di fuori della scuola»; cfr. FF 2010 5991, in particolare 6025.