Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Eque opportunità per la prima infanzia» · 16 pagine

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extrascolastiche di fanciulli e giovani (art. 7 segg.), il legislatore ha previsto limiti di età ispirandosi alla prassi delle associazioni del settore. Secondo l’articolo 4, beneficiano dunque del sostegno tutti i fanciulli e i giovani residenti in Svizzera a partire dall’età della scuola dell’infanzia fino al compimento dei 25 anni d’età, nonché i giovani fino al compimento dei 30 anni d’età che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza in un’istituzione privata. Il limite di età inferiore è determinato dall’ingresso del bambino nella scuola dell’infanzia e dai primi passi che questo muove verso l’autonomia. Il limite d’età superiore è per contro giustificato dal fatto che la formazione professionale o gli studi si concludono di norma prima dei 30 anni, così come il conseguente inserimento sociale e professionale7. Conformemente all’articolo 67 della Costituzione federale (Cost.), le misure federali concernenti la collaborazione e lo sviluppo delle competenze di cui agli articoli 18–21 LPAG concernono la politica dell’infanzia e della gioventù nel suo complesso e includono pertanto anche la politica della prima infanzia. Ne sono tuttavia escluse le attività che ledono la sovranità cantonale in materia di scuole.

2.2 Obiettivi e utilità di una politica della prima infanzia

Il sostegno alla prima infanzia, inteso nella sua accezione più ampia e comprendente quindi la formazione, la custodia e l’educazione8, concorre con misure mirate a promuovere le pari opportunità al momento della scolarizzazione. Esso consiste in primo luogo nella creazione e nell’approntamento di un contesto formativo stimolante e gratificante all’interno e all’esterno della famiglia. Secondo Stern e Schwab (2018), il suo raggio d’azione include in primis l’accesso alle cure medico-sanitarie nella prima infanzia, le offerte di custodia e di sostegno ai bambini in età prescolare, l’educazione e la consulenza fornita ai genitori, i programmi di sostegno educativo domiciliare, l’apprendimento delle lingue nella prima infanzia e la configurazione del contesto abitativo, del vicinato e del quartiere. Stern e Schwab sottolineano come segue i vantaggi del sostegno alla prima infanzia:

- accresce le opportunità formative dei bambini in età prescolare, riduce le disparità delle condizioni di partenza e di conseguenza favorisce le pari opportunità;

- misure di sostegno ad ampio raggio non solo giovano ai bambini, ma aiutano anche i genitori ad ampliare le proprie competenze e la propria autonomia in campo educativo. Ciò si ripercuote a sua volta positivamente sullo sviluppo dei bambini;

7 Cfr. FF 2010 5991, in particolare 5998, 6010, 6018 e 6027.

8 Nella FEAPI rientrano tutte le offerte educative, di custodia e di sostegno rivolte ai bambini dalla loro nascita sino all’ingresso nella scuola dell’infanzia, nonché il rafforzamento delle competenze e delle risorse educative dei genitori. Non ne fanno invece parte le proposte concernenti la mera trasmissione di conoscenze o la promozione dei talenti, come ad es. l’apprendimento del cinese nella prima infanzia (Wustmann Seiler, C. & Simoni, H. (2012): Quadro d’orientamento per l’educazione, la formazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera. Elaborato dal Marie Meierhofer Institut für das Kind su mandato della Commissione svizzera per l’UNESCO e della Rete svizzera per la custodia dei bambini. Zurigo).