Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Eque opportunità per la prima infanzia» · 16 pagine
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198922 sui diritti del fanciullo, un provvedimento necessario per attuare i diritti riconosciuti da tale Convenzione. Il progetto contribuisce infatti direttamente o indirettamente a concretizzare il diritto allo sviluppo (art. 6 par. 2), a un livello di vita sufficiente (art. 27 par. 1) e a un’educazione basata sull’uguaglianza delle possibilità (art. 28), nonché ad aiutare i genitori e i rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo, anche mediante la creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo (art. 18 par. 2).
Il progetto si muove inoltre nella direzione indicata da alcune raccomandazioni del Consiglio d’Europa, in particolare quella del 2006 relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità positiva23 e quella del 2011 sui diritti dei bambini e i servizi sociali a misura dei bambini e delle loro famiglie24.
Il progetto tiene infine conto anche dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (che contempla 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi), il cui obiettivo 4.2 prevede che occorre «garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria»25.
6.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. L’articolo proposto dal progetto sottostà pertanto alla procedura legislativa ordinaria.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Allo scopo di contenere le spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
Poiché non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi implicanti spese eccedenti uno dei predetti valori soglia, né nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie che superino tali valori, il progetto non è subordinato al freno alle spese.
22 RS 0.107
23 Vedi https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6dc5 (consultato il 5.8.2019).
24 Vedi https://rm.coe.int/1680472b8c (consultato il 5.8.2019).
25 Vedi https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-einenachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertigebildung.html (consultato il 5.8.2019).