Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Eque opportunità per la prima infanzia» · 16 pagine

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grazie al quale i Cantoni e Comuni competenti potranno sviluppare e consolidare la politica della prima infanzia conformemente alle loro necessità.

La LPAG prevede uno strumento di promozione equivalente per i programmi volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù (art. 26 LPAG), che giungerà però a conclusione alla fine del 2022. La domanda cantonale concernente tali aiuti finanziari è peraltro molto elevata12. Dalla prima valutazione esterna della LPAG svolta nel 201813 è emerso che gli aiuti finanziari sinora concessi hanno spinto i Cantoni a sviluppare adeguatamente e stabilmente la politica dell’infanzia e della gioventù14. I criteri di promozione e di calcolo previsti per i programmi cantonali si sono inoltre rivelati idonei allo scopo. Nell’ottica dello sviluppo della politica dell’infanzia e della gioventù, il sostegno mirato accordato ai Cantoni si è pertanto dimostrato uno strumento efficace ed efficiente. La Commissione è perciò dell’avviso che la Confederazione e i Cantoni dovrebbero riallacciarsi alle esperienze positive sinora maturate nel settore.

Ispirandosi al finanziamento iniziale che la Confederazione ha accordato sino al 2022 ai programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù, la Commissione propone di dotare la LPAG di un ulteriore strumento di promozione finalizzato a sviluppare la politica della prima infanzia. Grazie al nuovo finanziamento iniziale, previsto per una durata di dieci anni, i Cantoni che lo desiderano potranno mettere a punto una serie di misure strategicamente coerenti, integrando così stabilmente la tematica del sostegno alla prima infanzia nella politica cantonale. Ciò consentirà ai Cantoni, in collaborazione con i Comuni, di adottare misure supplementari nei settori in cui hanno individuato lacune, assicurando così la presenza di un’offerta consona alle esigenze. Potranno inoltre migliorare il coordinamento e la condivisione nel settore della prima infanzia, così da rendere più coerente l’offerta complessiva. In tal modo ci si propone di migliorare considerevolmente la situazione dei bambini in Svizzera sotto il profilo delle pari opportunità.

3.1.2 Quadro finanziario

Le esperienze maturate con il finanziamento iniziale di durata limitata a favore dei programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù hanno evidenziato come tale forma di finanziamento, il cui importo è pari a 10 milioni di franchi circa, abbia contribuito in misura consistente a coordinare la

12 19 Cantoni hanno sinora beneficiato di aiuti finanziari. Sino al 2022 potranno essere finanziati al massimo altri 4 programmi (2020–2022).

13 Schär, Christa / Weibel, David (2018): Evaluation Kinder- und Jugendförderungsgesetz KJFG. Berna.

14 Secondo i soggetti interpellati che hanno dichiarato di eseguire un programma cantonale (art. 26 LPAG), i programmi hanno incoraggiato non solo lo svolgimento di lavori preparatori come la definizione di strategie, piani d’intervento e linee guida, ma anche lo sviluppo di misure concrete finalizzate a promuovere la condivisione, il coordinamento e la collaborazione all’interno dei Cantoni. In molti Cantoni si è quindi assistito a una sensibilizzazione riguardo alle tematiche dell’infanzia e della gioventù e a un rafforzamento della politica pertinente. L’88 per cento degli interpellati è dell’avviso che l’evoluzione in atto nel Cantone sia da ritenersi stabile, mentre il restante 12 per cento reputa che sia troppo presto per pronunciarsi in merito.