Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Eque opportunità per la prima infanzia» · 16 pagine

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La Confederazione si fa carico del 50 per cento delle spese computabili dei programmi, ma sino a un massimo di 100 00 franchi all’anno per Cantone. Poiché l’aiuto finanziario è versato per tre anni, un Cantone riceverà dunque 300 000 franchi al massimo per i suoi programmi. È inoltre previsto che la Confederazione si assuma i costi dei lavori preparatori dei Cantoni in ragione del 50 per cento, sino a un importo massimo di 25 000 franchi. Ipotizzando che i Cantoni utilizzino la totalità degli aiuti finanziari messi a disposizione e tenendo conto dei costi di organico che ne risultano per l’Amministrazione federale (cfr. n. 5.1), la Confederazione dovrebbe far fronte a una spesa complessiva non eccedente i 10,1 milioni di franchi.

Gli aiuti finanziari a favore di Cantoni vanno intesi quale finanziamento iniziale destinato a dare un impulso al settore e vanno pertanto limitati nel tempo. I dieci anni menzionati nell’articolo sono calcolati come segue: presumendo che tutti i Cantoni intendano varare un programma che faccia capo agli aiuti finanziari della Confederazione e che ogni anno possa essere concluso un contratto con quattro Cantoni, ne risultano sette periodi contrattuali della durata di tre anni (nel caso ideale, sei trienni con quattro Cantoni ciascuno e un ultimo triennio con due soli Cantoni). Bisogna poi prevedere un anno per i lavori preparatori dei primi quattro Cantoni, il che porta a 10 anni la durata complessiva degli aiuti finanziari (si veda in merito la tabella al n. 5.1). I criteri che presiedono alla definizione dell’ordine di priorità degli accordi contrattuali con i Cantoni saranno stabiliti dall’ordinanza del 17 ottobre 201216 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG), in conformità all’articolo 13 della legge del 5 ottobre 199017 sui sussidi.

Cpv. 2

Oltre agli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dal Cantone e alla partecipazione finanziaria della Confederazione, menzionati espressamente dal capoverso 2, gli accordi contrattuali stabiliranno in particolare le prestazioni fornite dal Cantone, gli indirizzi e gli obiettivi dei programmi cantonali, la presentazione di rapporti e la garanzia della qualità (controlling), le modalità di pagamento e la durata del contratto. In quanto strumento improntato al partenariato tra Confederazione e Cantoni, l’accordo contrattuale garantirà comunque ai Cantoni un margine di manovra sufficiente per quanto riguarda l’esecuzione operativa degli obiettivi concordati, assicurando nel contempo che gli aiuti finanziari accordati siano utilizzati conformemente alle loro finalità e in modo efficiente. Grazie alla sua prospettiva di medio termine, la durata triennale del contratto si propone di accrescere la stabilità degli aiuti finanziari e di agevolare la pianificazione dei Cantoni.

16 RS 446.11

17 RS 616.1