Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/62: Iv.pa. 17.412 «Eque opportunità per la prima infanzia» · 16 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

Il 13 marzo 2017 il consigliere nazionale Matthias Aebischer (S, BE) presenta l’iniziativa parlamentare 17.412 «Eque opportunità per la prima infanzia», con cui si propone di meglio integrare la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia (FEAPI) nella politica svizzera in materia di formazione, concorrendo in tal modo ad assicurare le pari opportunità all’inizio della scolarizzazione. A tal fine l’autore dell’iniziativa propone di modificare l’articolo 4 lettera a della legge del 30 settembre 20111 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) includendo nei gruppi destinatari tutti i fanciulli e i giovani a partire dalla nascita, anziché dalla scuola dell’infanzia.

Nel mese di novembre del 2017 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N), sentito l’autore dell’iniziativa, decide di darle seguito con 15 voti contro 10. Come l’autore dell’iniziativa, anche la maggioranza è dell’avviso che la FEAPI svolga un ruolo importante sotto il profilo socioeconomico per le pari opportunità dei bambini. Decide quindi di esaminare approfonditamente la questione per stabilire quale ruolo potrebbe eventualmente svolgere la Confederazione nel promuovere la FEAPI. Il 14 maggio 2018 la commissione omologa del Consiglio degli Stati (CSEC-S) decide con 6 voti contro 0 e 6 astensioni di aderire alla decisione della CSEC-N, che è dunque incaricata di elaborare un progetto di atto legislativo che recepisca le istanze dell’iniziativa.

La Commissione dà inizio ai lavori passando in rassegna i vari impegni assunti dalla Confederazione nel campo della prima infanzia, che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha sintetizzato in un apposito documento. Decide inoltre di coinvolgere i Cantoni sin dalle prime fasi dei lavori, poiché v’è da attendersi che saranno direttamente interessati dall’attuazione dell’iniziativa. Dopo aver sentito i Cantoni nel novembre del 2018, la CSEC-N rileva tuttavia l’assenza di un consenso chiaro e univoco circa le modalità d’attuazione dell’iniziativa. Vaglia pertanto diverse opzioni tra quelle figuranti in un elenco esauriente stilato dall’UFAS, e decide che l’iniziativa non va attuata modificando l’articolo 4 lettera a LPAG, bensì assicurando ai progetti relativi alla FEAPI un sostegno specifico che assumerà la forma del finanziamento iniziale di durata limitata. L’esempio cui s’ispira la Commissione è dato dal finanziamento dei programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù, di cui all’articolo 26 LPAG.

In vista dell’elaborazione del progetto di atto legislativo, nella seduta del 21 febbraio 2019 l’UFAS riferisce alla Commissione circa l’andamento dei relativi lavori. La maggioranza ritiene tuttavia poco convincenti le varianti sottoposte e le implicazioni dell’attuazione prevista (vale a dire la promozione specifica di progetti concernenti la FEAPI attraverso il finanziamento di programmi cantonali), rilevando in particolare che il finanziamento rappresenta un problema: o si accordano fondi supplementari per il finanziamento iniziale senza conoscere il contenuto concreto dei progetti relativi alla FEAPI che si intende finanziare, o si cerca di fare in modo che l’attuazione

1 RS 446.1