Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 24 pagine

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ZG si esprime a favore dell’ammissibilità del prelievo se non si conoscono i congiunti. Se si

conoscono congiunti stretti ma non possono essere raggiunti entro il termine, il prelievo non deve essere ammesso.

H+ e unimedsuisse propongono di disciplinare esplicitamente all’interno di questa disposizione

l’ammissibilità del prelievo se i congiunti stretti non possono o non vogliono decidere.

Capoverso 4

NW, SO, TI, pvl, PSS e Swisstransplant accolgono espressamente con favore il disciplinamento. SBK chiede che la deroga venga estesa ad altri gruppi particolarmente vulnerabili (persone che non padroneggiano alcuna lingua nazionale, sans papiers, analfabeti, persone senza domicilio fisso).

Lettera a

PEV, MIGUNIBE e SPO chiedono che venga aumentato a 18 anni il limite di età a partire dal quale è ammesso il prelievo se i congiunti stretti non possono essere raggiunti.

Lettera c

CHM, CNDO e Insel propongono di rinunciare alla deroga per persone domiciliate all’estero.

Capoverso 5

BE accoglie espressamente con favore il disciplinamento. Pvl e HGS desiderano che la deroga sia sancita direttamente nella legge piuttosto che delegarla come disposizione potestativa al Consiglio federale.

Lettera a

Numerosi attori chiedono che il modello del consenso presunto valga anche per (determinati) organi e tessuti (p. es. reni o cornea) che non salvano la vita del ricevente (VD, CNDO, IK, Insel, SBK, Swisstransplant), che la deroga venga del tutto abrogata per determinati organi e tessuti (FMH, H+, SSO, unimedsuisse) e rispettivamente che la relativa disposizione sia formulata in modo più chiaro (VD, ZH, CNDO, IK, Insel, SBK, Swisstransplant, USZ). PLDO chiede che, in relazione a questa deroga, il Consiglio federale emani disposizioni distinte per organi e tessuti. Mentre per gli organi la deroga dovrebbe comprendere organi non soggetti a obbligo di attribuzione, il Consiglio federale dovrebbe emanare distinzioni diverse per i tessuti.

Lettera b

H+ e unimedsuisse accolgono esplicitamente con favore il disciplinamento.

ZH afferma che la regolamentazione è poco chiara. ZH e USZ propongono che si rinunci a una delega al Consiglio federale o a una disposizione potestativa.

Articolo 8a Età minima e revoca

ZH afferma che non è coerente raggruppare in un’unica disposizione il disciplinamento dell’età minima e della revoca.

Capoverso 1

ZH propone di eliminare il capoverso. Nella competenza decisionale di una persona sul prelievo di organi, tessuti o cellule non bisogna fondarsi sul limite di età bensì sulla capacità di discernimento della persona interessata. Analogamente, anche MIGUNIBE e SPO affermano che nell’ambito della loro capacità di discernimento, i giovani con meno di 18 anni devono poter esprimere la loro volontà ma che in caso di mancata dichiarazione non può essere presunto un consenso (cfr. le spiegazioni sull’art. 8 cpv. 4).