Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 24 pagine
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legge vigente: «Consulta previamente le cerchie interessate.»
FMH chiede la cancellazione del capoverso dato che si tratta di decisioni mediche che possono essere prese solo da medici.
Articolo 10a Registro delle opposizioni
BL ritiene che il disciplinamento del registro delle opposizioni sia insufficiente e chiede di disciplinare a livello di legge i requisiti di base per una gestione sicura.
BL e TI auspicano che il Consiglio federale abbia l’obbligo di disciplinare ulteriori ambiti a livello di ordinanza (p. es. termini di conservazione, rappresentanza, competenze, controllo degli accessi). BL invita inoltre a prevedere che i dati trattati debbano rimanere in Svizzera.
MIGUNIBE e SPO chiedono che il registro venga espressamente citato nel testo di legge come una possibilità tra le tante per manifestare la propria volontà, indicando a titolo di esempio anche altre possibilità (p. es. tessera di donatore, direttive del paziente).
HGS chiede che il registro renda possibile una manifestazione di volontà differenziata per la donazione in seguito a una lesione cerebrale primaria o a un arresto cardiocircolatorio.
MIGUNIBE e SPO chiedono di stabilire in un nuovo capoverso che dall'iscrizione nel registro non devono risultare svantaggi, per esempio a causa di un mancato accesso a Internet, di difficoltà linguistiche o di altre disabilità.
H+, LUKS e unimedsuisse chiedono un capoverso aggiuntivo nell’articolo 10a che stabilisca che la Confederazione può gestire autonomamente il registro o delegarlo a terzi mantenendone la
sorveglianza.
MIGUNIBE intende obbligare la Confederazione a creare un registro ufficiale e a vietare il
trasferimento della sua gestione a terzi.
Capoversi 1 e 2
ZH invita a integrare nel capoverso 1 il contenuto del capoverso 2.
Capoverso 3
Diversi attori chiedono che la consultazione del registro debba avvenire centralmente tramite il
servizio nazionale di attribuzione per garantire una disponibilità 24 ore su 24 (GL, NE, VD, ZH, CNDO, FMH, SASL, SSGSSG, Swisstransplant, USZ, VPNS). La consultazione del registro, ovvero la
richiesta al servizio nazionale di attribuzione, non deve essere riservata alla persona di coordinamento negli ospedali, bensì deve poter avvenire anche tramite medici curanti e infermieri (VD, ZH, CHM,
CNDO, FMH, Insel, PLDO, Swisstransplant, unimedsuisse, USZ). La responsabilità per il processo di consultazione del registro deve spettare alla persona responsabile per il coordinamento locale (CHM, CNDO, Insel, Swisstransplant).
Capoverso 4
Numerosi partecipanti alla procedura di consultazione si esprimono negativamente sull’impiego del numero AVS come identificatore personale. GL e FMH chiedono che per l’identificazione delle
persone iscritte nel registro in luogo del numero AVS venga utilizzato il numero d’identificazione del paziente secondo la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). VD, IK e PLDO preferiscono un’identificazione mediante documento d’identità ufficiale, foto e firma. CHM, CNDO,
Insel e Swisstransplant chiedono di lasciare in sospeso nel testo di legge il concreto meccanismo di identificazione. H+ e unimedsuisse desiderano che oltre al numero AVS venga definita come possibile identificatore la eID.